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REGOLAMENTO (CEE) N. 1230/82 DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 1982 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/812, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 327/814, ha fissato le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune;

considerando che, per l'importazione di tali prodotti, è prevista la conclusione di accordi tra la Comunità ed i principali paesi esportatori; che, per non compromettere l'applicazione dei suddetti accordi sin dalla loro conclusione, occorre completare le modalità previste dal regolamento (CEE) n.2042/75, stabilendo le misure che consentano alla Commissione di conoscere l'origine dei prodotti importati, nonché di limitare la durata di validità dei titoli d'importazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le domande di titoli, nonché i titoli di importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune recano, nella casella 14, la menzione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare prodotti originari del paese menzionato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione