diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 1334/82 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1982 riguardante l'accettazione di un impegno nell'ambito della procedura antidumping relativa a taluni tubi di acciaio saldati originari della Romania, la sospensione della procedura suddetta e l'abolizione del dazio antidumping provvisorio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che, nell'agosto 1981, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'apertura di una procedura antidumping presentata dal comitato di collegamento dell'industria dei tubi di acciaio della Comunità europea in nome delle ditte che coprono la maggior parte della produzione comunitaria di tubi d'acciaio saldati (tubi del gas);

considerando che nella denuncia veniva comprovata l'esistenza di pratiche di dumping rispetto a prodotti simili originari della Romania, nonché del notevole pregiudizio da esse derivante e che pertanto la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, ha annunciato l'avvio di una procedura relativa alle importazioni di taluni tubi di acciaio saldati (tubi del gas) originari della Romania ed ha avviato l'indagine a livello comunitario;

considerando che da questo esame preliminare dei fatti è risultata l'esistenza di una pratica di dumping e di sufficienti elementi comprovanti il conseguente grave pregiudizio arrecato al settore industriale comunitario in questione; che pertanto, con regolamento (CEE) n. 250/823, la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio del 25 % sulle importazioni di taluni tubi di acciaio saldati originari della Romania;

considerando che all'articolo 2 di detto regolamento la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di essere intese dalla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore del dazio provvisorio, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79; che l'esportatore ed alcuni importatori interessati si sono avvalsi di questa possibilità rendendo noto il loro punto di vista per iscritto o verbalmente; che la Commissione dopo una accurata analisi degli argomenti addotti non ha trovato alcun motivo per modificare la media ponderata del margine di dumping riscontrata in via preliminare;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio, dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 250/82 la Commissione non ha ricevuto informazioni tali da determinare una revisione delle conclusioni formulate in detto regolamento;

considerando che taluni importatori hanno però fatto presente che i tubi romeni sono stati in parte considerati quale contropartita di esportazioni in Romania, ciò che è stato impedito per l'intervento della Commissione; che questa considerazione non modifica per nulla il fatto che le importazioni in causa sono state effettuate a prezzi di dumping; che secondo gli accertamenti della Commissione i tubi oggetto di dumping sono stati in parte rivenduti persino in perdita; che in ogni caso i prezzi dei tubi romeni sono risultati inferiori sino al 20 % al prezzo di mercato dei produttori tedeschi; che in considerazioni della gravità del pregiudizio causato e della difficile situazione dei produttori di tubi europei la Commissione è giunta alla conclusione che gli interessi della Comunità richiedono misure di protezione;

considerando che di fronte a queste risultanze l'esportatore romeno Metalimportexport di Bucarest ha offerto alla Commissione l'impegno di osservare per le sue esportazioni nella Repubblica federale di Germania determinati prezzi minimi;

considerando che la Commissione ritiene questo impegno sufficiente ad eliminare il pregiudizio derivante dalle importazioni in causa; che il comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 3017/79 non si è minimamente opposto a questa soluzione; che pertanto l'impegno può essere accettato e che viene eliminata la procedura ed abolito il dazio provvisorio; che a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3017/79 la sospensione della procedura e l'abolizione del dazio non pregiudicano la riscossione definitiva degli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 250/82, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3017/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La Commissione accetta l'impegno offerto dalla Metalimportexport nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni tubi o di ferro o di acciaio saldati diversi da quelli zincati con diametro esterno di 168,3 millimetri o meno, cioè:

— tubi filettati o filettabili detti gas

— altri tubi

originari della Romania, della sottovoce 73.18 ex C della tariffa doganale comune (codici Nimexe ex 73.18-64 e ex 73.18-82).

Art. 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni tubi di acciaio saldati originari della Romania è sospesa.

Art. 3

Il regolamento (CEE) n. 250/82, del 29 gennaio 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tubi di acciaio saldati originari della Romania è abrogato.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta ufficiale della Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1982. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente