REGOLAMENTO (CEE) N. 1497/82 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1982 che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/812,
visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/734, in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3104/806, in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 601/82 della Commissione7;
considerando che, per le monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che, per le altre monete il tasso speciale per il periodo compreso fra il 1o luglio 1982 e il 15 dicembre 1982 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi monetari validi il 1o giugno 1982; che risulta dall'applicazione di tali disposizioni che i tassi speciali attualmente in vigore devono essere adeguati per la sterlina inglese, per la lira italiana e per la dracma greca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:
a) per il franco belga e il franco lussemburghese:
b) per la corona danese:
c) per il marco tedesco:
d) per il franco francese:
e) per la sterlina inglese:
f) per la sterlina irlandese:
g) per la lira italiana:
h) per il fiorino olandese:
i) per la dracma greca:
1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0223732 ECU; 1 corona danese = 0,122192 ECU; 1 marco tedesco = 0,413539 ECU; 1 franco francese = 0,161404 ECU; 1 sterlina inglese = 1,73660 ECU; 1 sterlina irlandese = 1,45603 ECU; 100 lire italiane = 0,0753976 ECU; 1 fiorino olandese = 0,374117 ECU;
1 dracma greca = 0,0154179 ECU.
Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 601/82 è abrogato.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione