REGOLAMENTO (CEE) N. 1577/82 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1982 che abroga la sospensione dell'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 877/82 del Consiglio, del 16 aprile 1982, che sospende l'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina1, nonché i regolamenti (CEE) n. 1176/822 e (CEE) n. 1254/823, che prorogano tale sospensione, prendendo atto della dichiarazione fatta il 21 giugno 1982 dai ministri degli affari esteri sulla situazione nell'Atlantico meridionale,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che le deliberazioni che hanno avuto luogo nell'ambito della cooperazione politica europea hanno portato a decidere che è opportuno por fine alle misure sospensive dell'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I regolamenti (CEE) n. 877/82, (CEE) n. 1176/82 e (CEE) n. 1254/82, relativi alla sospensione dell'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina, ai fini della sua messa in libera pratica nella Comunità, sono abrogati.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1982. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS