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REGOLAMENTO (CEE) N. 1936/82 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1982 relativo alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alla Repubblica dello Zimbabwe

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati1, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1040/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati2 prevede una riserva di 1 345 tonnellate di butteroil; che dei quantitativi sono ancora disponibili nell'ambito di tale riserva;

considerando che la Comunità ha ricevuto una richiesta di aiuto alimentare sotto forma di butteroil dalla Repubblica dello Zimbabwe; che il fabbisogno giustifica la concessione di un aiuto alimentare da parte della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Un quantitativo di 1 000 tonnellate di butteroil, prelevato dalla riserva ancora disponibile ai sensi del regolamento (CEE) n. 1040/82, è assegnato a titolo di aiuto alimentare alla Repubblica dello Zimbabwe.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1982. Per il Consiglio Il Presidente I. NOERGAARD