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REGOLAMENTO (CEE) N. 2126/82 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1982 relativo agli adeguamenti da apportare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore dei cereali

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3605/812, in particolare l'articolo 6,

considerando che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1160/82 della Commissione, del 14 maggio 1982, che istituisce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari3, e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1516/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, relativo agli adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 651/784, viene effettuato un adeguamento degli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti appartenenti al settore dei cereali nella misura in cui, in seguito a una modifica del livello dei prezzi espresso in ECU, intervengono delle variazioni nelle restituzioni e nei prelievi fissati in anticipo;

considerando che i prelievi e le restituzioni fissati in anticipo nel settore dei cereali devono essere modificati conformemente, segnatamente, all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/826, in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese dell'importazione o dell'esportazione; che, tuttavia, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1516/78, l'applicazione delle maggiorazioni mensili non viene considerata per l'adeguamento degli importi compensativi come una variazione dei prelievi e delle restituzioni fissati in anticipo;

considerando che l'articolo 16, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2727/75 prevede un adeguamento della restituzione fissata in anticipo per il malto da esportare nei due primi mesi della nuova campagna; che tale adeguamento è effettuato soltanto in funzione delle maggiorazioni mensili; che ne deriva che per gli importi compensativi monetari fissati in anticipo e applicabili alle esportazioni di malti, di cui alle sottovoci 11.07 A II a), 11.07 A II b) e 11.07 B della tariffa doganale comune realizzate nei mesi d'agosto e settembre 1982, non può aver luogo alcun adeguamento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1160/82;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1516/78, l'adeguamento previsto al succitato articolo 7, paragrafo 2, deve essere effettuato in funzione del prezzo che serve al calcolo dell'importo compensativo monetario e del tasso rappresentativo valido al momento dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione e esportazione;

considerando che gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti delle sottovoci 23.07 B I a) 2, 23.07 B I b) 2 e 23.07 B I c) 2 si compongono di un elemento «cereale» e di un elemento «latte»; che per i prodotti lattieri, i prezzi per la campagna 1982/1983 sono applicabili a decorrere dal 20 maggio 1982;

considerando che per la Grecia, l'adeguamento degli importi compensativi monetari fissati in anticipo conduce a percepire importi all'importazione e concedere importi all'esportazione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1516/78, l'adeguamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1160/82 viene modificato in caso di adeguamento a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

considerando che gli importi compensativi monetari prefissati, oggetto del presente adeguamento, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2901/817, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 998/828, dal regolamento (CEE) n. 1071/829, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1148/8210 e dal regolamento (CEE) n. 1235/8211, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2006/8212;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

Per gli scambi con i paesi terzi di prodotti del settore dei cereali per i quali le formalità doganali sono siano state espletate a decorrere dal 1° agosto 1982, gli importi compensativi monetari, previsti dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2901/81, dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 1071/82 e dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 1235/82 e fissati in anticipo prima del 1° agosto 1982, sono maggiorati dei coefficienti corrispondenti che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Per la Grecia, gli importi compensativi monetari maggiorati dei coefficienti devono essere percepiti all'importazione e concessi all'esportazione.

2. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 1, non si applicano i coefficienti che figurano negli allegati IV e IV a) del regolamento (CEE) n. 1071/82 e nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1235/82.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione