REGOLAMENTO (CEE) N. 2141/82 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1982 recante applicazione dei dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 B
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/822, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1451/82 sottopone i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 B, nonché taluni prodotti di cui alle voci 23.03 e 23.06 della tariffa doganale comune, all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2727/75; che, di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercato per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1837/804, e quindi il regime delle importazioni (fondato sulla tariffa doganale comune) previsto da tale regolamento, non si applica più ai suddetti prodotti;
considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il regime di prelievi non è applicabile ai prodotti summenzionati; che l'articolo 18, paragrafo 2, del predetto regolamento esclude l'applicazione di qualsiasi dazio doganale e tasse d'effetto equivalente e porta, per quanto riguarda i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 B (gli unici, tra i prodotti in oggetto, ad essere sottoposti a dazio doganale nella tariffa doganale comune), ad un risultato diverso da quello perseguito dal regolamento (CEE) n. 1451/82, vale a dire il mantenimento del regime d'importazione preesistente;
considerando che, per ovviare a tale situazione, è opportuno sottoporre i prodotti in questione all'applicazione dei dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il tasso dei dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune è applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 B.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1982. Per il Consiglio Il Presidente O. MOELLER