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REGOLAMENTO (CEE) N. 2303/82 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 1982 che introduce una sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di alcuni prodotti siderurgici di prima lavorazione

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni1, in particolare gli articoli 10 e 14,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato2, in particolare l'articolo 10, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 5 dei due regolamenti sopracitati,

considerando che le importazioni nella Comunità di alcune barre di cui alla sottovoce 73.10 ex C della tariffa doganale comune, originarie dei paesi terzi, sono passate da 41 950 a 43 800 tonnellate tra il 1980 e il 1981; che le importazioni in Belgio, in Francia, in Germania e in Italia ammontavano a 21 141 tonnellate nei primi quattro mesi del 1982; che nel 1981 le importazioni di questi prodotti originari di paesi terzi detenevano una quota di mercato del 18,3 % nella Repubblica federale di Germania, che è il principale mercato comunitario di prodotti analoghi;

considerando che le importazioni in Belgio, in Francia, in Germania e in Italia di alcuni fili fi ferro o di acciaio, di cui alla voce ex 73.14 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi, sono aumentate da 64 994 tonnellate nel 1981 a 26 352 tonnellate nei primi quattro mesi del 1982; che la quota di mercato detenuta da tali importazioni nella Repubblica federale di Germania, il principale mercato per i prodotti di questo tipo nella Comunità, è aumentata dal 15,4 % al 17,6 % tra il 1981 e il 1982; che nello stesso periodo la produzione di fili di ferro o di acciaio in Germania è diminuita da 253 887 a 66 415 tonnellate;

considerando che le importazioni nella Comunità di alcuni tubi, anche filettati, di cui alla sottovoce 73.18 ex C della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi, sono aumentate da 140 771 a 202 136 tonnellate tra il 1977 e il 1980; che le importazioni in Belgio, in Francia, in Germania e in Italia sono aumentate da 111 228 tonnellate nel 1981 a 59 740 tonnellate nei primi quattro mesi del 1982; che la quota di mercato detenuta da queste importazioni in Belgio, in Francia, in Germania e nei Paesi Bassi è aumentata dal 22,1 % al 23,8 % tra il 1979 e il 1981; che nello stesso periodo la produzione di tubi analoghi nella Comunità è diminuita da 1 357 860 a 1 025 496 tonnellate;

considerando che le importazioni nella Comunità di alcuni tubi a sezione quadrata o rettangolare, di cui alla sottovoce 73.18 ex C della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi, sono aumentate da 53 612 a 128 646 tonnellatre tra il 1977 e il 1980; che nello stesso periodo il consumo di prodotti analoghi nella Comunità è rimasto relativamente stabile; che la quota di mercato detenuta dalle importazioni di questi prodotti originari di paesi terzi in Belgio, in Francia, in Germania e nei Paesi Bassi nel periodo 1978-1980 è aumentata dal 10 % al 13,1 %; che la produzione di tubi analoghi nella Comunità è scesa da 1 644 960 a 1 552 704 tonnellate tra il 1979 e il 1981;

considerando che le importazioni nella Comunità di alcune punte, chiodi e rampini e di altri oggetti di chioderia di cui alla sottovoce 73.31 ex B della tariffa doganale comune originari dei paesi terzi, sono aumentate da 25 383 a 53 555 tonnellate tra il 1977 e il 1980; che nella Repubblica federale di Germania, nel periodo 1977-1981, la quota di mercato di queste importazioni è aumentata dal 40,3 % al 51,5 %, mentre in Francia le percentuali corrispondenti sono passate dal 2,7 % al 19,2 % tra il 1977 e il primo trimestre del 1982, e in Belgio si è registrato un aumento dal 13,1 % al 16,5 % tra il 1981 e il primo trimestre del 1982; che le vendite di prodotti analoghi da parte dei produttori di questi tre Stati membri sui rispettivi mercati interni sono diminuite da 84 624 a 68 322 tonnellate nel periodo 1977-1981;

considerando che le importazioni nella Comunità di alcune barre e profilati, di cui alla sottovoce 73.15 B V ex c) della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi, sono aumentate da 36 374 a 65 014 tonnellate tra il 1977 e il 1980; che la quota di mercato di queste importazioni nella Repubblica federale di Germania è passata dal 18,3 % al 20,2 % tra il 1980 e il 1981 ed è rimasta relativamente stabile a circa il 20 % in Francia; che la produzione di barre e profilati in Francia è diminuita da 92 220 a 67 537 tonnellate tra il 1980 e il 1981;

considerando che le importazioni dei prodotti suddetti minacciano quindi di provocare pregiudizio all'industria comunitaria interessata e pertanto nell'interesse della Comunità è opportuno introdurre una sorveglianza comunitaria su queste importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti sono soggetti alla sorveglianza comunitaria a posteriori:

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe // Designazione dei prodotti // // // // 73.10 C // 73.10-30 // Barre di ferro o di acciaio (compresa la vergella), semplicemente ottenute o rifinite a freddo // 73.11 A ex III // 73.11-31 // Profilati, semplicamente ottenuti o rifiniti a freddo, da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da lastre o da lamiere // ex 73.14 // 73.14-21, 41 // Fili di ferro o di acciaio, non isolati, contenenti in peso 0,25 % o meno di carbonio, la cui sezione trasversale nella sua più grande dimensione è pari ad almeno 0,80 mm, non rivestiti né zincati // 73.18 ex C // 73.18-62, 64, 82 // Tubi gas, anche filettati, saldati, ed altri tubi saldati a sezione circolare, aventi un diametro non superiore a 168,3 mm // 73.18 ex C // 73.18-86, 88 // Tubi senza saldatura o saldati, a sezione quadrata o rettangolare // 73.31 ex B // 73.31-96 // Altre punte, chiodi, rampini e oggetti di chioderia, di trafileria // 73.15 B V ex c) // 73.73-53, 59 // Barre (comprese le vergelle), profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, inossidabili o refrattari ed altri // // //

Art. 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni mese, entro i primi dieci giorni del secondo mese successivo, i quantitativi e il valore delle importazioni (calcolati sulla base dei prezzi cif), ripartiti secondo i codici Nimexe e il paese di origine.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1982. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente