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REGOLAMENTO (CEE) N. 2613/82 DEL CONSIGLIO del 21 settembre 1982 relativo alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che è opportuno che la Comunità, per la realizzazione dei propri obiettivi nel settore delle relazioni economiche esterne, approvi l'accordo quadro di cooperazione con la Repubblica federativa del Brasile; che talune azioni di cooperazione economica prospettate dall'accordo esulano dai poteri d'azione contemplati nel settore della politica commerciale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio notifica, in applicazione dell'articolo IX dell'accordo, l'espletamento, per quanto riguarda la Comunità economica europea, delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo (2).

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1982. Per il Consiglio Il Presidente U. ELLEMANN-JENSEN ACCORDO QUADRO di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, dall'altra, ISPIRATI dai vincoli tradizionali di amicizia che uniscono la Repubblica federativa del Brasile e gli Stati membri della Comunità economica europea; RICONOSCENDO che la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile desiderano istituire un reciproco legame diretto, volto a sostenere, completare ed estendere le attuali relazioni tra la Repubblica federativa del Brasile e gli Stati membri della Comunità economica europea; RISOLUTI a consolidare, approfondire e diversificare le loro relazioni commerciali ed economiche nella piena misura consentita dalla loro crescente capacità, al fine di rispondere alle rispettive esigenze sulla base di un reciproco vantaggio e della ricerca di complementarità delle loro economie in un contesto dinamico; CONSAPEVOLI che il maggior dinamismo nelle relazioni commerciali auspicato dalla Comunità economica europea e dalla Repubblica federativa del Brasile richiede una cooperazione commerciale ed economica; CONSAPEVOLI del fatto che detta cooperazione si instaura tra partner in condizioni di parità, pur tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo economico e dell'appartenenza della Repubblica federativa del Brasile al Gruppo dei «77»; PERSUASI che siffatta cooperazione dovrà essere realizzata in modo evolutivo e pragmatico, in funzione dello sviluppo delle rispettive politiche; DESIDEROSI inoltre di contribuire all'espansione degli scambi mondiali per incentivare la crescita economica ed il progresso sociale; RICONOSCENDO l'utilità di un accordo quadro per promuovere gli obiettivi di sviluppo e di crescita economica delle due parti; HANNO DECISO di concludere un accordo quadro di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Gaston THORN, presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee; Wilhelm HAFERKAMP, Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee; IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, Ramiro SARAIVA GUERREIRO, ministro di Stato per le relazioni esterne della Repubblica federativa del Brasile; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: Articolo 1 Trattamento della nazione più favorita Nelle loro relazioni commerciali le parti contraenti applicano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in conformità delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Articolo 2 Cooperazione commerciale 1. Le parti contraenti si impegnano a sviluppare ed a diversificare i loro scambi commerciali al più alto livello possibile compatibilmente con le rispettive situazioni economiche. 2. A tale scopo, esse concordano di studiare i modi ed i mezzi per eliminare gli ostacoli commerciali, in particolare gli ostacoli non tariffari e paratariffari, tenendo conto dei lavori svolti in materia dalle organizzazioni internazionali. 3. In conformità delle rispettive legislazioni, le parti contraenti svolgono una politica con le seguenti finalità: a) concedersi reciprocamente le più ampie agevolazioni nelle transazioni commerciali a cui l'una o l'altra di esse siano interessate; b) cooperare a livello bilaterale e multilaterale per risolvere i problemi commerciali di comune interesse, inclusi quelli relativi ai prodotti di base, ai prodotti semilavorati e finiti; c) tenere in massimo conto i rispettivi fabbisogni ed interessi per quanto riguarda l'accesso alle risorse e la loro successiva trasformazione, nonché l'accesso ai mercati delle parti contraenti per i prodotti semilavorati e finiti dell'altra parte; d) ravvicinare gli operatori economici delle due regioni allo scopo di diversificare e di aumentare le attuali correnti di scambio; e) studiare e raccomandare misure di promozione commerciale atte ad incoraggiare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni. Articolo 3 Cooperazione economica 1. Dato il reciproco interesse e tenuto conto dei loro obiettivi economici a lungo termine, le parti contraenti promuovono la reciproca cooperazione economica in tutti i settori da esse ritenuti opportuni. Gli obiettivi di questa cooperazione sono i seguenti: - potenziamento e prosperità delle rispettive industrie; - apertura di nuove fonti di approvvigionamento e di nuovi mercati; - promozione del progresso tecnologico e scientifico; - generale contributo allo sviluppo delle rispettive economie e del rispettivo tenore di vita. 2. Per conseguire i suddetti obiettivi, le parti contraenti si adoperano, tra l'altro, per facilitare e promuovere, mediante adeguate misure: a) un'ampia ed armoniosa cooperazione tra le rispettive industrie, soprattutto sotto forma di imprese comuni; b) una maggiore partecipazione dei rispettivi operatori economici allo sviluppo industriale delle parti contraenti, a condizioni reciprocamente vantaggiose; c) la cooperazione scientifica e tecnologica; d) la cooperazione nel settore dell'energia; e) la cooperazione nel settore agricolo; f) condizioni favorevoli all'espansione degli investimenti su basi vantaggiose per ciascuna delle parti interessate; g) la cooperazione relativa ai paesi terzi. 3. Le parti contraenti promuovono opportunamente un regolare scambio di informazioni in merito alla cooperazione commerciale ed economica. 4. Fatte salve le relative disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo, nonché qualsiasi azione avviata a norma dello stesso, non ostano alla competenza degli Stati membri delle Comunità di intraprendere azioni bilaterali con la Repubblica federativa del Brasile nel settore della cooperazione economica e di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con la Repubblica federativa del Brasile. Articolo 4 Commissione mista di cooperazione 1. È istituita una commissione mista di cooperazione composta da rappresentanti della Comunità e del Brasile. Essa si riunisce una volta all'anno. Di comune accordo possono esere convocate riunioni straordinarie. 2. La commissione è incaricata di promuovere e di controllare le varie attività di cooperazione commerciale ed economica previste tra la Comunità e il Brasile. Nel quadro di detta commissione si tengono consultazioni a livello appropriato per facilitare l'applicazione del presente accordo e per favorire il conseguimento dei suoi obiettivi generali. Articolo 5 Altri accordi Il presente accordo si sostituisce all'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile, applicato dal 1o gennaio 1974. Fatte salve le disposizioni relative alla cooperazione economica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, le disposizioni del presente accordo si sostituiscono alle disposizioni degli accordi conclusi tra Stati membri delle Comunità e la Repubblica federativa del Brasile, nella misura in cui esse si rivelino incompatibili o identiche a quelle del presente accordo. Articolo 6 Comunità europea del carbone e dell'acciaio La Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed i suoi Stati membri stipulano con la Repubblica federativa del Brasile un protocollo separato. Articolo 7 L'allegato costituisce parte integrante del presente accordo. Articolo 8 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica ai territori in cui è applicato il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste in detto trattato, ed al territorio della Repubblica federativa del Brasile. Articolo 9 Durata 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. 2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della scadenza. Articolo 10 Lingue facenti fede Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e portoghese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Udfaerdiget i Bruxelles, den attende september nitten hundrede og firs. Geschehen zu Bruessel am achtzehnten September neunzehnhundertachtzig. Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year one thousand nine hundred and eighty. Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt. Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre millenovecentottanta Gedaan te Brussel, de achttiende september negentienhonderd tachtig. Feito em Bruxelas, aos dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta. For Raadet for De europaeiske Faellesskaber Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho das Comunidades Europeias For regeringen for Den foederative republik Brasilien Fuer die Regierung der Foederativen Republik Brasilien For the Government of the Federative Republic of Brazil Pour le gouvernement de la république fédérative du Brésil Per il governo della Repubblica federale del Brasile Voor de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië Pelo Governo da República Federativa do Brasil