REGOLAMENTO (CEE) N. 2672/82 DEL CONSIGLIO del 4 ottobre 1982 che abroga il dazio antidumping definitivo in vigore nei confronti delle importazioni di un determinato carbonato di sodio originario dell'Unione Sovietica
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 12,
vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79,
considerando che, con il regolamento (CEE) n. 407/803, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di carbonato di sodio leggero, originario dell'Unione Sovietica;
considerando che, dopo l'istituzione del dazio, la Commissione ha riaperto la procedura già chiusa con il regolamento (CEE) n. 407/80 ed ha avviato un nuovo esame conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79;
considerando che, a seguito di detto esame, la Commissione intende istituire un dazio antidumping provvisorio conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3017/79; che da un esame preliminare risulta che tale dazio antidumping provvisorio dovrebbe essere maggiore di quello definitivo istituito con il regolamento (CEE) n. 407/80;
considerando che, di conseguenza, conviene abrogare il regolamento (CEE) n. 407/80,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 407/80 è abrogato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 1982. Per il Consiglio Il Presidente H. GROVE