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REGOLAMENTO (CEE) N. 2935/82 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1982 recante accettazione degli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa al tricloroetilene originario della Repubblica democratica tedesca e della Polonia, conclusione della procedura e abrogazione dei dazi antidumping provvisori

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare dall'articolo 10, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2127/823, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sul tricloroetilene, della sottovoce 29.02 A II ex b) della tariffa doganale comune (codice Nimexe 29.02-33), originario della Repubblica democratica tedesca e della Polonia; che l'importo del dazio, per paese d'origine, è stato fissato come segue in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria non sdoganato:

- Repubblica democratica tedesca: 26,2 %,

- Polonia: 29,5 %;

considerando che, conformemente all'articolo 2 del suddetto regolamento, la Commissione ha fornito alle parti interessate l'occasione di comunicare il loro punto di vista e di chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del dazio provvisorio, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79; che l'esportatore della Repubblica democratica tedesca, l'esportatore della Polonia e taluni importatori interessati si sono avvalsi di tale possibilità ed hanno espresso il loro punto di vista oralmente e per iscritto; che, dopo aver proceduto ad un accurato esame degli argomenti presentati, corrispondenti in pratica a quelli già esposti nella fase preliminare dell'indagine, la Commissione non ha ritenuto di dover modificare le medie ponderate dei margini di dumping fissate in via provvisoria;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio subito, da quando è stato adottato il regolamento (CEE) n. 2127/82 la Commissione non ha ricevuto ulteriori informazioni che diano motivo di rivedere le conclusioni da essa formulate in questo regolamento;

considerando che, di fronte a questi risultati, l'esportatore della Repubblica democratica tedesca, la società AHB-Chemie, (Berlino, RDT), e l'esportatore della Polonia, la società CIECH-Organica (Varsavia), hanno proposto di assumersi taluni impegni in materia di prezzi che la Commissione ritiene sufficienti per eliminare in futuro il pregiudizio causato dalle importazioni in causa; che il comitato consultivo non ha formulato obiezioni al riguardo; che, pertanto, gli impegni possono essere accettati, la procedura chiusa e i dazi provvisori abrogati;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3017/79, la conclusione della procedura e l'abrogazione dei dazi provvisori non escludono, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione definitiva degli importi garantiti da dazi provvisori in applicazione del regolamento (CEE) n. 2127/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Gli impegni offerti dalla società AHB-Chemie e CIECH-Organica nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di tricloroetilene, della sottovoce 29.02 A II ex b) della tariffa doganale comune (codice Nimexe 29.02-33), originario della Repubblica democratica tedesca e della Polonia, sono accettati.

Art. 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni di tricloroetilene originario della Repubblica democratica tedesca e della Polonia è conclusa.

Art. 3

I dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CEE) n. 2127/82 del 31 luglio 1982 sul tricloroetilene originario della Repubblica democratica tedesca e della Polonia sono abrogati.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1982. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente