REGOLAMENTO (CEE) N. 3385/82 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1982 che proroga la durata di validità del controllo comunitario delle importazioni di determinati autoveicoli, macchine utensili, apparecchi riceventi per la televisione a colori e tubi catodici originari del Giappone
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni1, in particolare l'articolo 10, previa consultazione all'interno del comitato contemplato dall'articolo 5 del precitato regolamento,
considerando che con i regolamenti (CEE) n. 535/812, (CEE) n. 536/813, e (CEE) n. 537/814, la Commissione ha istituito un controllo comunitario delle importazioni di determinati autoveicoli, macchine utensili, apparecchi per la televisione a colori e tubi catodici originari del Giappone; che detto controllo è stato prorogato fino al 31 dicembre 1982 con regolamento (CEE) n. 3595/815;
considerando che persistono i motivi che hanno indotto la Commissione ad adottare tali misure, cioè le minacce di pregiudizio per i produttori;
considerando che, di conseguenza, è necessario prorogare il suddetto controllo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La durata di validità dei regolamenti (CEE) n. 535/81, (CEE) n. 536/81 e (CEE) n. 537/81 è prorogata fino al 31 dicembre 1983.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.
Esso si applica fino al 31 dicembre 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1982. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente