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REGOLAMENTO (CEE) N. 3385/82 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1982 che proroga la durata di validità del controllo comunitario delle importazioni di determinati autoveicoli, macchine utensili, apparecchi riceventi per la televisione a colori e tubi catodici originari del Giappone

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni1, in particolare l'articolo 10, previa consultazione all'interno del comitato contemplato dall'articolo 5 del precitato regolamento,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 535/812, (CEE) n. 536/813, e (CEE) n. 537/814, la Commissione ha istituito un controllo comunitario delle importazioni di determinati autoveicoli, macchine utensili, apparecchi per la televisione a colori e tubi catodici originari del Giappone; che detto controllo è stato prorogato fino al 31 dicembre 1982 con regolamento (CEE) n. 3595/815;

considerando che persistono i motivi che hanno indotto la Commissione ad adottare tali misure, cioè le minacce di pregiudizio per i produttori;

considerando che, di conseguenza, è necessario prorogare il suddetto controllo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1982. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente