REGOLAMENTO (CEE) N. 56/83 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1982 sull'esecuzione dell'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR)
Testo vigente
Art. 2
L'autorizzazione di trasporto alla quale possono essere soggetti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'ASOR, i servizi occasionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), qualora non siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.
Art. 3
Il modello cartonato di colore verde in cui figura, in ogni lingua ufficiale di tutte le parti contraenti, il testo della pagina di copertina recto-verso del documento di controllo, di cui all'articolo 11 dell'ASOR, è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo o da qualsiasi altro organismo abilitato a tal fine.
Art. 4
Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie per l'esecuzione dell'ASOR previste all'articolo 13, paragrafo 1, dell'ASOR.
Art. 5
Se, conformemente all'articolo 10 dell'ASOR, le autorità competenti degli Stati membri convengono, su base bilaterale o multilaterale, con le autorità competenti di altre parti contraenti che l'elenco dei viaggiatori non deve essere compilato, gli Stati membri interessati ne informano la Commissione.
Art. 6
Oltre alle comunicazioni previste all'articolo 14, paragrafo 2, dell'ASOR, le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente le infrazioni alle disposizioni dell'ASOR compiute nel loro territorio da un vettore residente nel territorio di un altro Stato membro e, se del caso, la sanzione decisa.
Art. 7
1. La Commissione informa gli Stati membri di ogni dichiarazione prevista all'articolo 17, paragrafo 1, dell'ASOR, fatta all'atto della firma dell'ASOR da una parte contraente, in base alla quale quest'ultima non si considera vincolata dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'ASOR.
2. La Commissione informa anche gli Stati membri di ogni eventuale ritiro di tale dichiarazione, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'ASOR.
Art. 8
1. Se uno Stato membro incontra difficoltà nel funzionamento dell'ASOR o nell'applicazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 13 del medesimo, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. La Commissione procede ad un esame e consulta gli Stati membri interessati in merito alle possibilità di soluzione.
2. Se del caso, la Commissione, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'ASOR, chiede la convocazione di una riunione delle parti contraenti.
3. Se la Commissione è informata dal segretariato della conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) che un'altra parte contraente chiede, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'ASOR, la convocazione di una riunione delle parti contraenti, si applica per analogia la procedura del paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 9
1. Se uno Stato membro ritiene necessaria una revisione dell'ASOR, esso trasmette alla Commissione una richiesta motivata e ne informa gli altri Stati membri. La Commissione procede ad un esame della richiesta e consulta gli Stati membri.
2. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati dell'esame, corredata, eventualmente, da una proposta mirante ad autorizzarla a negoziare, a nome della Comunità, con le altre parti contraenti.
3. Se del caso, la Commissione, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'ASOR, chiede la convocazione di una conferenza ai fini di una revisione dell'ASOR.
4. Se la Commissione è informata dal segretariato della CEMT che un'altra parte contraente chiede, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'ASOR, la convocazione di una conferenza ai fini di una revisione dell'ASOR, si applica per analogia la procedura dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 10
1. Se uno Stato membro ritiene necessaria la denuncia dell'ASOR, esso trasmette alla Commissione una richiesta motivata e ne informa gli altri Stati membri. La Commissione procede ad un esame della richiesta e consulta gli Stati membri.
2. La Commissione sottopone al Consiglio una relazione sui risultati dell'esame, corredata, se del caso, da una proposta di decisione relativa alla denuncia dell'ASOR, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'ASOR.
3. La Commissione procede, se del caso, alla notifica della denuncia dell'ASOR, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'ASOR.
Art. 11
La Commissione informa gli Stati membri:
— dell'approvazione o della ratifica dell'ASOR, dopo l'entrata in vigore del medesimo, da parte di una parte contraente, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'ASOR;
— della denuncia da parte di un'altra parte contraente dell'ASOR, notificata in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'ASOR; Articolo 12
1. In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'ASOR, la Commissione comunica il presente regolamento al segretariato della CEMT.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le misure adottate a norma del presente regolamento e, in particolare, il nome delle autorità che sono state designate come competenti per l'esecuzione dell'ASOR. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, dell'ASOR, il segretariato della CEMT.
3. La Commissione informa gli Stati membri delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'ASOR, adottate dalle altre parti contraenti e ad essa comunicate dal segretariato della CEMT, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, dell'ASOR.
Art. 13
Gli Stati membri adottano in tempo utile le misure necessarie in virtù del presente regolamento affinché sia garantita l'esecuzione dell'ASOR a decorrere dalla sua entrata in vigore1.
Art. 14
Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 1983.
Gli articoli 1-12 sono applicabili a decorrere dall'entrata in vigore dell'ASOR.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1982. Per il Consiglio Il Presidente A. MELCHIOR (3) Parere reso il 15 dicembre 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (1) La data d'entrata in vigore dell'ASOR sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a cura del segretariato generale del Consiglio.