REGOLAMENTO (CEE) N. 3402/82 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1982 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 38.19 X della tariffa doganale comune
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,
considerando che è necessario adottare disposizioni che assicurino l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune relativamente alla classificazione di una preparazione di base per gomma da masticare che si presenta sotto forma di bastoni cilindrici e composta da circa 34 % in peso di gomma butile, 15 % in peso di polietilene, 13 % in peso di poli(acetato di vinile), 28 % in peso di resina vegetale e 10 % in peso di carbonato di calcio;
considerando che la voce 38.19 della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3000/823, comprende specialmente le preparazioni delle industrie chimiche e delle industrie connesse non nominate né comprese altrove;
considerando che il prodotto in questione presenta le caratteristiche delle preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse;
considerando che, in mancanza di una voce più specifica, deve essere classificato nella voce 38.19; che all'interno di tale voce conviene scegliere la sottovoce 38.19 X;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La preparazione di base per gomma da masticare, che si presenta sotto forma di bastoni cilindrici e composta di circa 34 % in peso di gomma butile, 15 % in peso di polietilene, 13 % in peso di poli(acetato di vinile), 28 % in peso di resina vegetale e 10 % in peso di carbonato di calcio, deve essere classificata nella tariffa doganale comune, nella sottovoce 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
X. altri
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1982. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione