REGOLAMENTO (CEE) N. 3536/82 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1982 relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore dell'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1037/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati1, in particolare l'articolo 7,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1038/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati2, prevede una riserva di 10 990 tonnellate di latte scremato in polvere; che alcuni quantitativi sono ancora disponibili nel quadro di tale riserva;
considerando che la Comunità ha ricevuto da parte dell'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i rifugiati della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA), nel quadro della convenzione da essa conclusa con tale organismo, una richiesta di aiuto alimentare supplementare sotto forma di latte scremato in polvere; che il fabbisogno esistente giustifica un aiuto alimentare della Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Sul quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile nel quadro della riserva prevista dal regolamento (CEE) n. 1038/82, 435 tonnellate sono destinate all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare in aggiunta alle 1 360 tonnellate già previste nel suddetto regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982. Per il Consiglio Il Presidente O. MOELLER