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REGOLAMENTO (CEE) N. 3513/82 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1982 che abroga le misure di sospensione delle importazioni di calamari congelati

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento CEE n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, in particolare l'articolo 21, paragrafo 6,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2420/79 della Commissione2, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3732/81 della Commissione3, le importazioni in Italia di calamari o di totani congelati sono state sospese per un periodo indeterminato;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2123/80 della Commissione4, modificato dal regolamento (CEE) n. 3733/815, l'importazione in Italia di calamari congelati («Loligo» spp.) sono state sospese per un periodo indeterminato;

considerando che dall'esame della situazione su questi mercati in Italia risulta che le condizioni che avevano indotto la Commissione a disporre misure di sospensione delle importazioni non sussistono più; che per il momento, per quanto si possa prevedere non è più da temere una perturbazione di questo mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982. Per la Commissione Giorgios CONTOGEORGIS Membro della Commissione