REGOLAMENTO (CEE) N. 53/83 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1983 che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di apparecchi fotografici d'ingrandimento originari della Polonia e dell'Unione Sovietica, conclude detta procedura ed abolisce il dazio provvisorio antidumping
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 3017/79,
considerando che nell'agosto 1981 la Commissione ha ricevuto un ricorso per l'apertura di una procedura antidumping presentata dalla federazione europea delle industrie degli strumenti ottici e meccanici di precisione (EUROM) a nome di quasi tutti i produttori di apparecchi fotografici d'ingrandimento della Comunità;
considerando che questa richiesta conteneva sufficienti elementi di prova circa l'esistenza di pratiche di dumping per prodotti analoghi originari della Polonia, dell'Unione Sovietica e della Cecoslovachia, nonché circa un notevole pregiudizio da esse derivanti; che la Commissione ha pertanto annunciato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, l'apertura di una procedura relativa alle importazioni di apparecchi fotografici d'ingrandimento originari della Polonia, dell'Unione Sovietica e della Cecoslovacchia, e ha avviato l'indagine a livello comunitario;
considerando che da questo preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping e di sufficienti elementi comprovanti il conseguente grave pregiudizio causato al settore economico interessato della Comunità; che con regolamento (CEE) n. 1958/824 la Commissione ha istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di apparecchi fotografici d'ingrandimento originari della Polonia e dell'Unione Sovietica, rispettivamente di 29 ECU e 33,13 ECU per ogni apparecchio;
considerando che nel contempo è stata conclusa la procedura nei confronti delle importazioni originarie della Cecoslovacchia, dato che l'esportatore cecoslovacco ha assunto l'impegno di rispettare prezzi minimi prestabiliti per le sue esportazioni nella Comunità;
considerando che con regolamento (CEE) n. 3043/82 del Consiglio5 il dazio provvisorio antidumping è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi;
considerando che nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1958/82 la Commissione ha offerto alle parti interessate di esporre il loro punto di vista e di chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del dazio provvisorio, fermo restando l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79; che il ricorrente e gli esportatori polacchi e sovietici hanno fatto uso di questa possibilità esponendo per iscritto ed oralmente il loro punto di vista; che, in particolare, il ricorrente e l'importatore di apparecchi polacchi nella Repubblica federale tedesca hanno presentato alla Commissione pareri contrastanti aventi per oggetto differenze nelle caratteristiche materiali degli apparecchi; che la Commissione ha esaminato con cura gli argomenti presentati senza trovare alcun motivo per modificare il margine medio ponderato di dumping stabilito nella fase preliminare;
considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 1958/82 che desse adito ad una revisione delle conclusioni formulate in detto regolamento;
considerando che, di fronte a questi esiti, gli esportatori polacchi e sovietici, vale a dire Varimex di Varsavia e Technointorg di Mosca, hanno offerto alla Commissione di impegnarsi a rispettare prezzi minimi prestabiliti per le loro esportazioni nella Comunità; che si ritengono adeguati detti impegni per rimuovere gli effetti pregiudizievoli di queste importazioni; che, in sede di comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79, non sono state sollevate eccezioni contro un'impostazione del genere; che gli impegni degli esportatori suddetti possono quindi essere accettati, ponendo termine alla procedura ed abolendo il dazio provvisorio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La Commissione accetta gli impegni assunti dalla Varimex, Varsavia, e dalla Technointorg, Mosca, in merito alla procedura antidumping relativa alle importazioni di apparecchi fotografici d'ingrandimento di cui alla voce ex 90.09 della tariffa doganale comune (codice Nimexe ex 90.09-30), originari della Polonia e dell'Unione Sovietica.
Art. 2
La procedura antidumping relativa alle importazioni di apparecchi fotografici d'ingrandimento originari della Polonia e dell'Unione Sovietica è conclusa.
Art. 3
Il regolamento (CEE) n. 1958/82 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sugli apparecchi fotografici d'ingrandimento originari della Polonia e dell'Unione Sovietica è abrogato.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1983. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente