REGOLAMENTO (CEE) N. 84/83 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1391/78, recante modalità d'applicazione modificate dal regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione delle mandrie bovine a orientamento lattiero
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1365/802, in particolare l'articolo 7,
considerando che l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2735/804, prevede una diminuzione del premio se non viene rispettato l'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1078/77 nel corso del quarto anno del periodo di riconversione; che dall'esperienza acquisita è risultato che è necessario estendere tale disposizione a tutto il periodo di riconversione;
considerando che è altresì necessario precisare quali sono i poteri delle autorità competenti nei casi di omissione o di comunicazioni tardive;
considerando che dall'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1307/77 della Commissione5 e del regolamento (CEE) n. 1391/78 è risultato necessario rendere le disposizioni relative alla presentazione dell'originale della scheda segnaletica in caso di spedizione del bovino in un altro Stato membro;
considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1391/78 è modificato come segue:
1.
Nell'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Se la comunicazione è stata omessa o effettuata tardivamente, l'autorità competente verifica se il produttore ha soddisfatto alla condizione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma, e dall'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1078/77.»
2.
Nell'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Se la scheda segnaletica, anche incompleta, non può essere presentata entro un periodo di tre mesi dalla cessione, lo Stato membro interessato, in deroga al paragrafo 4, può ammettere come prova di macellazione o morte o esportazione qualsiasi altro documento che presenti garanzie equivalenti.»
3.
Nell'articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente comma:
«Se la comunicazione è stata omessa o effettuata tardivamente, l'autorità competente verifica se il cessionario subentra negli obblighi derivanti dal regime dei premi.»
4.
Nell'articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
«4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, qualora, in un caso che non può essere considerato come un caso di forza maggiore, il beneficiario del premio di riconversione non rispetti, durante il periodo di riconversione, l'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1078/77, l'importo del premio da ricuperare o, se il saldo non gli è stato ancora versato, l'importo da trattenere per ogni anno per il quale l'impegno citato non è stato rispettato è pari al 25 % dell'importo del premio a cui egli avrebbe avuto diritto; tale percentuale viene diminuita per ogni anno proporzionalmente alla differenza tra il numero di UGB detenute e il numero richiesto di UGB.
Art. 2
I punti 1 e 3, su richiesta dell'interessato, e i punti 2 e 4 sono applicabili alle domande di aiuto presentato dal 1o luglio 1977, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1307/77, o in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1391/78.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione