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REGOLAMENTO (CEE) N. 95/83 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 3303/82 per quanto riguarda taluni coefficienti da applicare per prodotti lattiero-caseari incorporati in alimenti composti

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3439/822, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari instaurati dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1235/82 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 88/834;

considerando che, in conseguenza della sensibile modifica del prezzo del latte scremato in polvere entrata in vigore il 3 novembre 1982, il regolamento (CEE) n. 3303/82 della Commissione5 ha sostituito, a decorrere dal 20 dicembre 1982, i coefficienti per il latte scremato in polvere o per l'alimento per il bestiame contenente latte scremato in polvere che sia stato venduto alle condizioni particolari previste dai regolamenti (CEE) n. 368/776 e (CEE) n. 443/777, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/838; che taluni quantitativi di latte scremato in polvere acquistati prima di tale data e presi in consegna in magazzini molto lontani non hanno potuto essere trasportati anteriormente al 20 dicembre 1982; che occorre prevedere che, per i suddetti quantitativi, gli operatori che ne facciano richiesta possano, a determinate condizioni, beneficiare dei coefficienti precedenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per i cereali e per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3303/82 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Tuttavia, qualora l'operatore ne faccia richiesta, i coefficienti di 0,30 e rispettivamente 0,53 continuano ad essere applicati ai quantitativi di prodotti per i quali sia fornita la prova che il latte scremato in polvere è stato acquistato prima del 3 novembre 1982».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 20 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione