REGOLAMENTO (CEE) N. 152/83 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1983 che accetta l'impegno assunto nel quadro della procedura antidumping riguardo al cloruro di polivinile originario della Cecoslovacchia, conclude detta procedura e abolisce il dazio provvisorio antidumping
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10, dopo aver inteso i pareri espressi in sede di comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79,
considerando che nel luglio 1981 la Commissione ha ricevuto un ricorso per l'apertura di una procedura antidumping presentato dal Consiglio europeo delle federazioni delle industrie chimiche (CEFIC) per conto di 24 produttori di resine e di composti di cloruro di polivinile, che coprono quasi tutta la produzione comunitaria;
considerando che questo ricorso conteneva sufficienti elementi di prova circa l'esistenza di pratiche di dumping per prodotti analoghi originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e della Romania, nonché circa un notevole pregiudizio da esse derivante; che la Commissione ha pertanto annunciato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3 l'apertura di una procedura relativa alle importazioni di cloruro di polivinile (Nimexe ex 39.02-41 ed ex 39.02-43) originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e della Romania ed ha avviato l'indagine a livello comunitario;
considerando che da questo esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping e di sufficienti elementi comprovanti il conseguente pregiudizio causato al settore economico interessato della Comunità; che la Commissione ha informato gli esportatori in questione della necessità di ricorrere a misure di tutela; che, di fronte a questi esiti, gli esportatori della Romania, dell'Ungheria e della Repubblica democratica tedesca hanno offerto impegni che sono stati accettati dalla Commissione; che con regolamento (CEE) n. 2568/824 la Commissione ha pertanto concluso la procedura antidumping nei confronti di questi paesi ed ha istituito un dazio provvisorio antidumping del 12 % sulle importazioni di cloruro di polivinile originario della Cecoslovacchia;
considerando che nell'articolo 3 di questo regolamento la Commissione ha fornito alle parti interessate l'occasione di esporre il loro punto di vista e di chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del dazio provvisorio, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79; che l'esportatore ed alcuni importatori interessati si sono avvalsi di questa possibilità esponendo per iscritto ed oralmente il loro punto di vista; che la Commissione ha esaminato con cura gli argomenti presentati senza trovare alcun motivo per modificare il margine medio ponderato di dumping stabilito in via preliminare;
considerando che in merito al pregiudizio la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione dopo l'emanazione del regolamento (CEE) n. 2568/82 che desse adito ad una revisione delle conclusioni formulate in detto regolamento;
considerando che, di fronte a questi esiti, l'esportatore cecoslovacco Petrimex, Bratislava, ha offerto alla Commissione l'impegno di rispettare prezzi minimi prestabiliti per le sue esportazioni; che la Commissione ritiene tale impegno adeguato per rimuovere la dannosa incidenza di dette esportazioni; che in sede di commissione consultiva istituita ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79 non sono state sollevate eccezioni contro un'impostazione del genere; che l'impegno può quindi essere accettato, ponendo termine alla procedura ed abolendo il dazio provvisorio;
considerando che ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3017/79 la presente conclusione della procedura e l'abolizione del dazio provvisorio non escludono a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3017/79 la riscossione definitiva degli importi versati a titolo di garanzia sotto forma di dazio provvisorio in applicazione del regolamento (CEE) n. 2568/82,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La Commissione accetta l'impegno assunto dalla Petrimex, Bratislava, riguardo alla procedura antidumping relativa alle importazioni di cloruro di polivinile originario della Cecoslovacchia.
Art. 2
La procedura antidumping relativa alle importazioni di cloruro di polivinile originario della Cecoslovacchia è conclusa.
Art. 3
È abrogato l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/82 del 24 settembre 1982 che istituisce un dazio provvisorio antidumping sul cloruro di polivinile originario della Cecoslovacchia.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1983. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente