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REGOLAMENTO (CEE) N. 179/83 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 1983 che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia1, in particolare gli articoli 2 e 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che non è stato possibile adottare anteriormente al 31 dicembre 1982 un regime definitivo per la pesca da parte dei pescherecci svedesi nella zona di pesca della Comunità, conformemente alle conclusioni delle consultazioni svoltesi;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sull'accesso reciproco alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia marittime dalle linee di base senza limitazione quantitativa;

considerando che la convenzione del 31 dicembre 1932, tra la Danimarca e la Svezia, relativa alle condizioni di pesca nelle zone marittime vicine alle coste di ambo le parti, prevede che ciascuna di esse autorizza l'accesso dei pescherecci della controparte nella propria zona di pesca nel Kattegat fino ad una distanza di 3 miglia marittime dalle coste ed in talune zone dell'OEresund e del Mar Baltico fino alle linee di base senza limitazione quantitativa;

considerando che, per ristabilire al più presto le attività di pesca reciproche dei pescherecci delle due parti nella zona di pesca dell'altra, è necessario che la Comunità adotti immediatamente un regime transitorio autorizzante la pesca dei pescherecci della Svezia nella zona di pesca della Comunità;

considerando, di conseguenza, che occorre adottare detta misura a titolo temporaneo, fatta salva la successiva inclusione in un sistema definitivo da adottare ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera svedese, nelle zone di pesca degli Stati membri di 200 miglia al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico, del Mare di Labrador, dello stretto di Davis, della Baia di Baffin e dell'Oceano Atlantico a nord del 43° 00'N, sono autorizzate fino al 30 aprile 1983 per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità del presente regolamento.

2. Nonostante il paragrafo 1, la pesca esercitata dalle navi che battono bandiera svedese è autorizata senza restrizioni quantitative nello Skagerrak, nel Kattegat e nell'OEresund.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

— Skagerrak: la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese;

— Kattegat: la zona delimitata a nord da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da questo punto al tratto più vicino della costa svedese ed a sud da una linea tracciata dal Capo Hasenore al Capo Gniben, da Korshage a Spodsbjerg e dal Capo Gilbjerg a Kullen;

— OEresund: la zona limitata a nord da una linea tracciata dal Capo Gilbjerg a Kullen e a sud da una linea tracciata dal faro di Stevns al faro di Falsterbo.

4. Le attività di pesca autorizzate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situata 12 miglia marittime al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri, con le seguenti eccezioni:

  1. a) la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia marittime dalle linee di base della Danimarca;

  2. b) la pesca nel Kattegat è autorizzata al largo di 3 miglia marittime dalle coste della Danimarca;

  3. c) la pesca nel Mar Baltico è autorizzata al largo di 3 miglia marittime dalle linee di base della Danimarca;

  4. d) la pesca nell'OEresund è autorizzata nelle zone e in conformità delle condizioni stabilite nell'allegato II.

5. Nonostante il paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

6. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Art. 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonchù tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato III.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, conformemente alle norme di cui all'allegato IV, le informazioni riportate in detto allegato.

4. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Art. 3

1. La pesca nelle divisioni CIEM IV e VI e nelle sottodivisioni CIEM III c) e d), nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1, è subordinata dal 15 febbraio 1983 all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità su richiesta delle autorità svedesi ed all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

2. Il rilascio delle licenze di cui al paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:

— 32 per la pesca del merluzzo bianco e dell'aringa nel Mar Baltico;

— 2 per la pesca della molva nella divisione CIEM IV e nella sottodivisione VI a) (a nord del 56° 30'N);

— 8 per la pesca nella divisione CIEM IV di tutte le specie di cui all'allegato I, tranne l'aringa e la molva.

3. Tuttavia, le licenze per la pesca dell'aringa saranno rilasciate soltanto quando le condizioni previste al paragrafo 1.1.2 dell'allegato del progetto d'accordo che stabilisce per il 1983, una convenzione di pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, saranno state soddisfatte.

4. All'atto del deposito di ciascuna richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le informazioni seguenti:

  1. a) nome della nave;

  2. b) numero d'immatricolazione;

  3. c) lettere e cifre esterne di identificazione;

  4. d) porto di immatricolazione;

  5. e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

  6. f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto;

  7. g) potenza del motore;

  8. h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

  9. i) metodo di pesca previsto;

  10. j) zona di pesca prevista;

  11. k) specie di pesci che si intendono catturare;

  12. l) periodo per il quale la licenza è richiesta.

5. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

6. Le licenze possono essere annullate per rilasciarne di nuove. L'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione. Le nuove licenze prendono effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al mese in cui sono state rilasciate.

Art. 4

Solo le navi che utilizzano palangresi sono autorizzate alla pesca della molva.

Art. 5

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri adottano tutte le misure appropriate, ivi comprese le visite periodiche alle navi.

Art. 6

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 30 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 25 gennaio 1983. Per il Consiglio IL Presidente J. ERTL