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REGOLAMENTO (CEE) N. 180/83 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 1983 che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Faetoeer

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo danese e il governo locale delle isole Faeroeer, dall'altro1, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che non è stato possibile adottare anteriormente al 31 dicembre 1982 un regime definitivo per la pesca delle navi delle isole Faeroeer nella zona di pesca della Comunità per il 1983;

considerando che, per evitare un'interruzione troppo lunga delle attività di pesca reciproche dei pescherecci delle due parti nella zona di pesca dell'altra, è necessario che la Comunità adotti immediatamente un regime transitorio autorizzante la pesca dei pescherecci delle isole Faeroeer nella zona di pesca della Comunità;

considerando, di conseguenza, che detta misura deve essere adottata a titolo provvisorio, fatta salva la sua successiva inclusione in un sistema definitivo da attuare ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Le sole attività di pesca che le navi immatricolate nelle isole Faeroeer nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico, del Mare di Labrador, dello Stretto di Davis, della Baia di Baffin e dell'Oceano Atlantico a nord dei 43°00'N sono autorizzate ad effettuare sino al 30 aprile 1983 sono quelle per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate, con l'eccezione dello Skagerrak, alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. La catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Art. 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 rispettano le misure di conservazione e di controllo nonchù tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale vengono registrate le informazioni di cui all'allegato II.

3. Le navi di cui al paragrafo 1, eccettuate quelle che pescano nella suddivisione CIEM III a), trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni sono trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.

4. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Art. 3

1. La pesca nelle acque di cui all'articolo 1, salvo nello Skagerrak, e sulla base dei contingenti fissati in detto articolo è subordinata all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità ed all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

2. Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:

  1. a) 14 per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM VU a) (a nord dei 56°30'N), VII e), f) e h), dello spratto nelle divisioni CIEM IV e VI a) (a nord dei 56°30'N), del suro nelle divisioni CIEM IV, VI a) (a nord dei 56° 30'N), VII e), f) e h) e dell'aringa nella divisione CIEM VI a) (a nord dei 56°30'N),

  2. b) 12 per la pesca del merluzzo norvegese nella divisione CIEM IV e VI a) (a nord dei 56°30 N) e dell'ammodite lanceolato nella divisione CIEM IV,

  3. c) 11 per la pesca del gambero boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM XIV e nella sottozona NAFO I (a sud dei 68°00'N). Il numero delle navi che pescano contemporaneamente sarà limitato come segue: 8 nella divisione CIEM XIV e 7 nella sottozona NAFO I,

  4. d) 20 per la pesca della molva e del brosmio nella suddivisione CIEM VI b); tuttavia, il numero di pescherecci che pescano simultneamente non può essere superiore a 10,

  5. e) 12 per la pesca della molva azzurra nelle divisioni CIEM VI a) (a nord dei 56°30'N) e VI b),

  6. f) 6 per la pesca dell'ippoglosso nero nella sottozona NAFO I e nella divisione CIEM XIV,

  7. g) 14 per la pesca del melù nella divisione CIEM VII (ad ovest dei 12° O) e nelle divisioni CIEM VI a) (a nord dei 56°30'N) e VI b),

  8. h) 3 per la pesca dello smeriglio nell'intera zona comunitaria esclusa la zona NAFO 3 PS,

  9. i) 6 per la pesca dello scorfano di Norvegia nella divisione CIEM XIV.

3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

4. Le licenze possono essere annullate per emetterne di nuove. L'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione.

5. In caso di infrazioni agli obblighi fissati dal presente regolamento, la licenza sarà ritirata.

6. Alle navi per cui non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non viene rilasciata alcuna licenza per un periodo al massimo di dodici mesi.

7. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 1042/822 che sono valide sino al 31 dicembre 1982 rimarranno valide sino al 15 febbraio 1983 al massimo, su eventuale richiesta delle autorità delle isole Faeroeer.

Art. 4

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione devono essere fornite le informazioni seguenti;

  1. a) nome della nave;

  2. b) numero d'immatricolazione;

  3. c) lettere cifre esterne d'identificazione;

  4. d) porto d'immatricolazione;

  5. e) nome ed indirizzo del proprietari o del noleggiatore;

  6. f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto;

  7. g) potenza del motore;

  8. h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

  9. i) metodo di pesca previsto;

  10. j) zona di pesca prevista;

  11. k) specie di pesci che si intendono catturare;

  12. l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

Art. 5

La pesca al brosmio, alla molva ed allo smeriglio, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo I, è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della «lenza lunga» (palangresi).

Art. 6

La pesca nello Skagerrak, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è soggetta alle seguenti condizioni:

1. è proibita la pesca diretta all'aringa sino al 31 marzo 1983:

2. è proibita la pesca diretta all'aringa non destinata al consumo umano;

3. è proibito l'impiego della rete a strascico e del cianciolo per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

Art. 7

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri attuano tutte le misure appropriate, ivi comprese le visite periodiche alle navi.

Art. 8

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzeta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 30 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL