REGOLAMENTO (CEE) N. 207/83 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 2991/82 per quanto riguarda il termine massimo per il condizionamento del burro destinato al consumo diretto nella Comunità
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/822, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 12, paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte3, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia4, in particolare l'articolo 7 bis,
considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2991/82 della Commissione, del 9 novembre 1982, relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1982/1983, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3480/826, stabilisce che il condizionamento del burro dev'essere effettuato nel termine massimo di 45 giorni calcolato dal giorno della presa in consegna se si tratta di burro d'ammasso pubblico, o dalla data della ricevuta attestante la domanda di ritiro dall'ammasso, se si tratta di burro che ha formato oggetto di un contratto di ammasso privato; che, dall'applicazione di tale disposizione è risultato che, in taluni casi, l'operazione di tale disposizione è risultato che, in taluni casi, l'operazione non poteva concludersi entro il termine previsto; che, per rendere possibile lo smercio dei quantitativi di burro previsti, è necessario prevedere un termine più lungo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2991/82, i termini «45 giorni» sono sostituiti dai termini «60 giorni».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 10 novembre 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione