REGOLAMENTO (CEE) N. 286/83 DEL CONSIGLIO del 1o febbraio 1983 relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore della Bolivia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1037/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati1, in particolare l'articolo 7,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1038/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati2, prevede una riserva di 10 990 tonnellate di latte scremato in polvere; che alcuni quantitativi sono ancora disponibili nel quadro di tale riserva;
considerando che la Comunità ha ricevuto da parte della Bolivia una richiesta di aiuto alimentare in forma di latte scremato in polvere; che il fabbisogno di questo paese giustifica un aiuto alimentare della Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Sul quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile nel quadro della riserva prevista dal regolamento (CEE) n. 1038/82, 423 tonnellate sono attribuite alla Bolivia a titolo di aiuto alimentare.
Art. 2
Il trasporto del quantitativo di latte scremato in polvere atrribuito alla Bolivia forma oggetto di un finanziamento comunitario fino allo stadio «reso destinazione».
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 1o febbraio 1983. Per il Consiglio Il Presidente Otto SCHLECHT