REGOLAMENTO (CEE) N. 487/83 DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 178/83 che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare ai pescherecci battenti bandiera della Norvegia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia1,
visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 170/83, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca2, in particolare gli articoli 3 e 11,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il Consiglio ha adottato con il regolamento (CEE) n. 178/833 talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare ai pescherecci battenti bandiera della Norvegia;
considerando che, conformemente alle procedure disposte dall'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, si sono tenute consultazioni sulle licenze di pesca per il 1983;
considerando che a seguito delle consultazioni suddette occorre modificare le misure relative alle licenze,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 178/83 è sostituito dal testo seguente: «3. Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze non superi:
a) 17 per la pesca dell'ippoglosso nero e dell'ippoglosso nella divisione CIEM XIV, nella suddivisone CIEM V a) e nella sottozona NAFO 1. Il numero massimo di navi che pescano simultaneamente non può essere superiore a 10 nella divisione CIEM IV e nella suddivisione CIEM V a) e a 13 nella sottozona NAFO 1;
b) 23 per la pesca al gambero boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM XIV, nella suddivisione CIEM V a) e nella sottozona NAFO 1. Il numero di pescherecci che contemporaneamente pescano non può essere superiore a 18 nella divisione CIEM XIV, nella suddivisione CIEM V a) e a 12 nella sottozona NAFO 1».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 28 febbraio 1983. Per il Consiglio Il Presidente F. ZIMMERMANN