REGOLAMENTO (CEE) N. 625/83 DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1983 che istituisce misure particolari d'interesse comunitario nel quadro della strategia energetica
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando le conclusioni alle quali sono giunti i ministri per gli affari esteri riuniti il 26 ottobre 1982;
considerando che la Comunità ha stabilito una strategia energetica destinata in particolare a ridurre la dipendenza dall'importazione dei prodotti energetici, segnatamente del petrolio;
considerando che è necessario istituire misure particolari d'interesse comunitario nel quadro della strategia energetica e comportanti contributi finanziari della Comunità a misure e progetti nei campi della ricerca e della tecnologia energetiche, della produzione d'energia, della conservazione e dell'approvvigionamento di energia, nonché dell'impiego più razionale dell'energia, nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito;
considerando che l'importo globale dei contributi comunitari necessari per le suddette misure particolari è stimato a 400 milioni di ECU per le misure e i progetti realizzati nel Regno Unito e a 210 milioni di ECU per le misure e i progetti nella Repubblica federale di Germania;
considerando che le misure e i progetti devono poter essere individualizzati e accompagnati dalle informazioni necessarie per permettere di adottare soltanto quelli che rispondono, nel rispettivo campo, all'interesse comunitario;
considerando che il trattato non ha previsto poteri d'azione specifici a tal fine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito sono istituite nel 1983 misure particolari d'interesse comunitario nel quadro della strategia energetica. La Comunità apporterà a norma del presente regolamento un contributo finanziario stimato a 400 milioni di ECU a favore del Regno Unito e a 210 milioni di ECU a favore della Repubblica federale di Germania. Quest'ultimo importo sarà rettificato per tener conto delle conclusioni dei ministri per gli affari esteri del 26 ottobre 1982.
Se la rettifica di cui all'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2744/803, nella versione modificata con l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 624/83 (4), dà luogo a difficoltà, il primo importo a favore del Regno Unito potrà anche essere rettificato per tener conto delle conclusioni dei ministri per gli affari esteri del 26 ottobre 1982.
Gli importi di cui al presente articolo saranno inoltre rettificati in maniera analoga alla rettifica di cui al punto 9 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2744/80 nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 624/83.
Art. 2
1. Le misure particolari d'interesse comunitario saranno attuate mediante concorsi finanziari per l'esecuzione di progetti e misure che si inquadrano, conformemente alla politica energetica definita dalla Comunità, nella strategia energetica e che rientrano in uno o più dei campi seguenti:
— interconnessione delle reti di trasporto per gas ed elettricità nella Comunità,
— ricerca, sviluppo e progetti sperimentali in campo termico non convenzionale,
— produzione d'elettricità da energia termica convenzionale nucleare e idroelettrica; sistemi combinati di calore ed elettricità,
— partecipazione all'avviamento produttivo dei giacimenti di idrocarburi,
— aumento della capacità di immagazzinamento degli idrocarburi,
— progetti di tecnologie nuove, in particolare per l'utilizzo dei combustibili solidi,
— misure intese a garantire l'approvvigionamento energetico.
2. I progetti e le misure sono presentati alla Commissione corredati da tutte le informazioni necessarie a valutare:
— la loro conformità con gli obiettivi della politica energetica comunitaria,
— la loro conformità con i criteri di ammissibilità definiti all'articolo 3,
— il loro interesse comunitario, tenuto conto della strategia energetica e del campo considerato,
— le possibilità di seguire l'esecuzione di ciascuna misura e di ciascun progetto e di verificare le spese.
3. La Commissione può chiedere ogni informazione complementare necessaria per l'esame dei progetti e delle misure.
Art. 3
1. I progetti o le misure possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità a condizione che siano finanziati totalmente o parzialmente dalle autorità pubbliche e che rispondano ai criteri seguenti:
a) contribuire all'attuazione degli obiettivi della politica energetica della Comunità;
b) presentare un interesse comunitario nel quadro della strategia energetica;
c) non essere incompatibili con altre politiche comunitarie;
d) non creare distorsioni di concorrenza.
2. Inoltre, per quanto riguarda i progetti di dimostrazione o i progetti che rientrano nel campo della ricerca energetica, saranno adottati soltanto i progetti per i quali gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire lo sfruttamento, la commercializzazione e la divulgazione dei risultati in maniera non discriminatoria nella Comunità.
Art. 4
1. La Commissione esamina le misure e i progetti che le sono presentati a norma del presente regolamento da ciascuno degli Stati membri interessati e ne informa il comitato di cui all'articolo 7.
2. Secondo la procedura definita all'articolo 8, la Commissione decide in merito:
a) ai progetti e alle misure che meritano un intervento comunitario, in funzione dei criteri di cui all'articolo 3;
b) all'importo del contributo finanziario della Comunità, entro i limiti degli stanziamenti disponibili.
3. La partecipazione finanziaria della Comunità non può superare per ciascun progetto o misura il 70 % della spesa annua pubblica prevista per la sua esecuzione.
4. Le decisioni della Commissione di cui al paragrafo 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 5
1. Gli stanziamenti concernenti i progetti e le misure previsti dal presente regolamento sono iscritti nel bilancio delle Comunità europee.
2. La Commissione, non appena prende una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, effettua il pagamento del 90 % dell'importo della partecipazione comunitaria decisa.
3. Il versamento del saldo del 10 % è effettuato immediatamente dopo che si sia esaurito, mediante attestazione dello Stato membro interessato, l'importo di cui al paragrafo 2, purché l'attuazione del progetto o della misura sia effettuata come previsto e siano stati svolti i controlli sul posto, in conformità della procedura prevista all'articolo 6.
Art. 6
1.
La Commissione si assicura che ogni progetto o misura sia eseguito conformemente al presente regolamento, alle disposizioni prese in applicazione di quest'ultimo e ai regolamenti adottati in virtù dell'articolo 209 del trattato.
A tal fine, ciascuno degli Stati membri interessati mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni chieste da quest'ultima e adotta, per i progetti e le misure che beneficiano di un intervento comunitario, ogni disposizione atta a facilitare i controlli che la Commissione giudichi opportuni, compresi i controlli sul posto effettuati, a sua richiesta e con il consenso dello Stato membro interessato, dagli organi competenti di quest'ultimo ed ai quali possono partecipare agenti della Commissione stessa.
Ciascuno degli Stati membri interessati tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dal versamento del saldo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'insieme dei documenti giustificativi delle spese o le relative copie certificate conformi.
2. Ove un progetto o una misura non sia eseguito in conformità del presente regolamento o si discosti in modo considerevole dalle decisioni prese in applicazione di quest'ultimo, la Commissione può sospendere i pagamenti che restano da effettuare. In tal caso, la Commissione può decidere che le somme pagate o che restano da pagare siano assegnate, secondo la procedura stabilita all'articolo 8, ad altri progetti o misure presentati a norma del presente regolamento. Se la Commissione ritiene che non siano disponibili altri progetti o misure, essa recupera i versamenti effettuati. Articolo 7
1. È istituito un comitato di gestione, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
Art. 8
1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è convocato dal suo presidente, di propria iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta dei progetti in merito alle decisioni da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Il comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
3. Le decisioni prese dalla Commissione sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora tali decisioni non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse sono comunicate subito, e al più tardi entro un mese, al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di due mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle decisioni da essa prese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.
Art. 9
Ciascuno degli Stati membri interessati, d'intesa con la Commissione, adotta le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata pubblicità ai contributi accordati in virtù del presente regolamento.
Art. 10
La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento ogni sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1983. Per il Consiglio Il Presidente H.-W. LAUTENSCHLAGER (4) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.