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REGOLAMENTO (CEE) N. 663/83 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/822, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che, al fine di permettere un'applicazione armoniosa e uniforme nella Comunità delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1862/824, occorre apportare talune precisazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1998/78 è inserito il seguente secondo comma:

«Non sono considerati come colorati, ai sensi del comma precedente, gli zuccheri cristallizzati la cui colorazione è ottenuta mediante un prodotto derivato esclusivamente dal saccarosio e che è utilizzato a tale effetto prima della cristallizzazione di tali zuccheri».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione