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REGOLAMENTO (CEE) N. 707/83 DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 relativo alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Comunità e la Guinea-Bissau hanno svolto negoziati in conformità dell'articolo 17, secondo comma, dell'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau3, per determinare le modifiche o i complementi da inserire nell'allegato o nel protocollo citato all'articolo 9 dell'accordo;

considerando che, a seguito di questi negoziati, è stato firmato un accordo modificativo il 15 marzo 1983;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 2 dell'accordo.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL (2) Parere reso l'11 marzo 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ACCORDO che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau Articolo 1 1. Il protocollo e l'allegato dell'accordo tra le Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau sono sostituiti con il protocollo e con l'allegato seguenti: «PROTOCOLLO tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, firmato il 27 febbraio 1980 a Bruxelles, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Il presente protocollo copre le attività di pesca per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nel 1983. Per ciascun esercizio annuo di detto periodo, i limiti di cui all'articolo 4 sono i seguenti: 1. Navi per la pesca demersale a strascico: 7 500 tsl. Durante ciascun esercizio annuo una parte di questo tonnellaggio può essere utilizzata in modo che la medi annua del suo equivalente non superi 3 500 tsl; 2.25 tonniere congelatrici (classe di 900 tsl in media). 3.25 tonniere per la pesca con le canne, senza attrezzature di trasformazione (classe di 130 tsl in media). Articolo 2 1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è stabilita, per il periodo contemplato nell'articolo 1, a 4 275 000 ECU, vale a dire a 1 425 000 ECU per ciascun esercizio annuo di applicazione del presente protocollo. 2. Detta compensazione copre anche le comme dovute a norma dei periodi di regime provvisorio concordati a partire dal 1° marzo 1982. Articolo 3 1. La destinazione della compensazione di cui all'articolo 2 è di esclusiva competenza del governo della Guinea-Bissau. 2. Il governo della Guinea-Bissau informerà la Comunità sul programma d'impiego della compensazione. Articolo 4 2. La compensazione è versata in tre rate annue di uguale importo. 2. I fondi di compensazione saranno versati in un conto aperto presso un organismo finanziario a scelta del governo della Guinea-Bissau. Articolo 5 La Comunità parteciperà inoltre al finanziamento di un programma scientifico guineano destinato a migliorare la conoscenza delle risorse della pesca della zona di pesca della Repubblica di Guinea-Bissau, entro il limite di 250 000 ECU per il periodo di cui all'articolo 1. Articolo 6 La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti previsti dal presente protocollo comporta la sospensione dell'accordo di pesca. Articolo 7 Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.»