REGOLAMENTO (CEE) N. 971/83 DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea e il relativo scambio di lettere, firmati il 7 febbraio 1983 a Conakry,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Sono approvati a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea e il relativo scambio di lettere.
I testi di cui al primo comma sono allegati al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 16 dell'accordo (2).
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL (2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio. ACCORDO Tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, qui di seguito denominata la «Comunità», e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE RIVOLUZIONARIA DI GUINEA, CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione implicito nella convenzione di Lomù, nonchù le relazioni di buona cooperazione tra la Comunità e la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea, CONSIDERANDO la volontà del governo della Guinea di promuovere il razionale sfruttamento delle proprie risorse alieutiche mediante una leale cooperazione, RICORDANDO che la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea esercita la sua sovranità o giurisdizione sulla fascia delle 200 miglia nautiche al largo delle sue coste, in particolare in materia di pesca marittima, TENUTO CONTO dei lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, RICONOSCENDO che l'esercizio dei diritti sovrani da parte degli Stati rivieraschi nella acque soggette alla loro giurisdizione sulle risorse biologiche, per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle medesime, tiene conto dei principi del diritto internazionale, RISOLUTI ad improntare le loro relazioni allo spirito di fiducia reciproca e di rispetto dei loro mutui interessi nel settore della pesca marittima, DESIDEROSI di definire modalità e condizioni per l'esercizio della pesca che presentino un interesse comune per le due parti, DECIDONO QUANTO SEGUE: Il presente accordo mira a definire i principi e le norme che disciplineranno in futuro l'insieme delle condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, qui di seguito denominati «navi della Comunità», nelle acque che, in materia di pesca, sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea, qui di seguito denominate «zona di pesca della Guinea» Articolo 2 Il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea autorizza le navi della Comunità a pescare nella zona di pesca della Guinea conformemente alle disposizioni del presente accordo, in particolare quelle dell'allegato I. Articolo 3 1. La Comunità si impegna a prendere tutte le opportune misure per garantire l'osservanza, da parte delle proprie, delle disposizioni del presente accordo nonchù delle normative che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca della Guinea. 2. Le autorità della Guinea notificheranno preventivamente alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica delle normative suddette. Articolo 4 1. L'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca della Guinea da parte delle navi della Comunità è subordinato al possesso di una licenza di pesca rilasciata dalle autorità della Guinea su richiesta della Comunità. 2. Le autorità della Guinea rilasciano le licenze di pesca entro i limiti stabiliti per categoria di navi nel protocollo di cui all'articolo 8 del presente accordo. 3. Le licenze sono valide nelle zone definite in funzione dell'attività e del tipo di navi in questione. 4. Su richiesta dell'armatore, le licenze saranno valide per periodi che coprono mesi interi, fino a un massimo di dodici mesi. 5. Ciascuna licenza viene rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. 6. Su richiesta della Comunità e soprattutto in caso di forza maggiore, la licenza di pesca per una nave può essere sostituita da una licenza per un'altra nave di caratteristiche non superiori a quelle della nave da sostituire. Articolo 5 1. Il rilascio delle licenze di pesca da parte delle autorità della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea è subordinato al versamento di un canone da parte dell'armatore interessato. 2. Gli importi di questo canone e le modalità di pagamento figurano nell'allegato I. 3. Il canone per una licenza rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, è stabilito in proporzione al suo periodo di validità. Articolo 6 Le parti si impegnano a concertarsi direttamente oppure in seno ad organizzazioni internazionali per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche, in particolare nell'Atlantico centro-orientale, nonchù ad agevolare le relative ricerche scientifiche. Articolo 7 Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea nel quadro del presente accordo sono tenute a comunicare alla Direzione generale della pesca della Guinea statistiche complete delle catture, compresi gli scarti, utilizzando un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato II. Articolo 8 In contropartita della possibilità di pesca accordate nel quadro del presente accordo, la Comunità concede alla Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea una compensazione finanziaria fissata da un protocollo corredante il presente accordo. Questa compensazione finanziaria, accordata salvi restando i finanziamenti di cui beneficia la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea nell'ambito della convenzione di Lomù, sarà messa a disposizione secondo una procedura speciale definita nel protocollo in parola. La compensazione finanziaria sarà utilizzata per finanziare progetti e servizi inerenti alla pesca. Articolo 9 Le parti decidono di esaminare nel modo più obiettivo e conciliante, onde appianarla, qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo. Articolo 10 Viene istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo. Detta commissione si riunisce una volta l'anno, alternativamente nella Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e nella Comunità, nonchù in sessione straordinaria su richiesta di una parte contraente. Articolo 11 Qualora le autorità della Guinea decidano, a seguito di un'imprevedibile evoluzione dell'entità delle risorse, di attuare nuove misure di conservazione che, secondo la Comunità, compromettono seriamente l'attività di pesca delle navi della Comunità, avranno luogo consultazioni tra le parti per adeguare l'allegato I di cui all'articolo 5 ed il protocollo di cui all'articolo 8 del presente accordo. Siffate consultazioni si baseranno tra l'altro sul principio che qualsiasi eventuale riduzione delle possibilità di pesca previste nel protocollo sarà compensata con altre possibilità di pesca di valore equivalente, tenuto conto della compensazione finanziaria già versata dalla Comunità. Articolo 12 Nessuna disposizione del presente accordo infirma o pregiudica in alcun modo i punti di vista delle due parti per quanto riguarda qualsiasi questione relativa al diritto del mare. Articolo 13 Il presente accordo si applica ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo, nonchù al territorio della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea. Articolo 14 Gli allegati e il protocollo sono parte integrante del presente accordo e, salvo disposizione contraria, un riferimento al presente accordo costituisce un riferimento ad essi. Articolo 15 Il presente accordo è concluso per un primo periodo di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Se non viene denunciato da una delle parti mediante notifica comunicata sei mesi prima della data di scadenza di detto periodo di tre anni, l'accordo rimane in vigore per periodi successivi di un anno, fatta salva una notifica di denuncia comunicata almeno tre mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo annuo. In questo caso, si svolgono tra le parti contraenti negoziati volti a determinare di comune accordo le modifiche o i complementi da apportare agli allegati o al protocollo. Articolo 16 Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Fatto a Conakry, il sette febbraio millenovecentottantatrù, in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Per il Consiglio delle Comunità europee Per il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Giunea