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REGOLAMENTO (CEE) N. 1457/83 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 1983 relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'articolo 10 dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità conviene modificare l'articolo 10 dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile ed approvare l'accordo in forma di scambio di lettere steso a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'articolo 10 dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1983. Per il Consiglio Il Presidente Otto Graf LAMBSDORFF