REGOLAMENTO (CEE) N. 1457/83 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 1983 relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'articolo 10 dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità conviene modificare l'articolo 10 dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile ed approvare l'accordo in forma di scambio di lettere steso a tal fine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'articolo 10 dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1983. Per il Consiglio Il Presidente Otto Graf LAMBSDORFF