REGOLAMENTO (CEE) N. 1480/83 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 1983 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 97.03 B della tariffa doganale comune
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,
considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre adottare disposizioni riguardanti la classificazione tariffaria delle seguenti merci:
1. insieme per bambini consistente in una catena di metallo comune, un pendaglio tipo cammeo di metallo comune e di materia plastica, due orecchini, una spilla e un anello di metallo comune e di materia plastica, presentati in uno stesso imballaggio;
2. insieme per bambini consistente in una catena di metallo comune, un pendaglio avente la forma di un orologio, due orecchini, due braccialetti e due anelli, di materia plastica, presentati in uno stesso imballaggio;
considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio2, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/833, comprende, nella voce 71.16, le minuterie di fantasia e nella voce 97.03, in particolare, gli altri giocattoli; che, per la classificazione delle merci sopraindicate, possono essere prese in considerazione le suddette voci;
considerando che questi insiemi non possono essere considerati articoli di «minuterie di fantasia» della voce 71.16; che, invece, essi presentano, a causa della loro utilizzazione e della loro fattura rudimentale, il carattere di giocattoli della voce 97.03;
considerando che, conseguentemente, tali merci devono essere classificate nella voce 97.03 della tariffa doganale comune; che, all'interno di questa voce, occorre scegliere la sottovoce B;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Gli insiemi per bambini consistenti in:
1. una catena di metallo comune, un pendaglio tipo cammeo di metallo comune e di materia plastica, due orecchini, una spilla e un anello di metallo comune e di materia plastica, presentati in uno stesso imballaggio,
2.
una catena di metallo comune, un pendaglio avente la forma di un orologio, due orecchini, due braccialetti e due anelli, di materia plastica, presentati in uno stesso imballaggio, devono essere classificati, nella tariffa doganale comune, come segue: 97.03 Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento:
B. altri
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione