REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2023/83 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1983 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 per quanto riguarda le indennità per servizio continuo o a turni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/832, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,
vista la proposta della Commissione,
considerando che in occasione della presentazione della proposta di regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 è stata commessa una dimenticanza; che è opportuno porvi riparo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 è aggiunto il comma seguente:
«Con effetto al 1o luglio 1982, gli importi di 6 207, 10 242 e 13 966 franchi belgi stabiliti per le indennità per servizio continuo o a turni di cui all'articolo 9 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/822 sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 6 592, 10 877 e 14 832 franchi belgi.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1983. Per il Consiglio Il Presidente Y. CHARALAMBOPOULOS