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REGOLAMENTO (CEE) N. 2053/83 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1983 relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 32.04 A IV della tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione unifome della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune è necessario adottare disposizioni che riguardano la classificazione tariffaria di un estratto di paprika dalle seguenti caratteristiche:

- aspetto: liquido molto viscoso, rosso cupo, di notevole potere colorante,

- odore e gusto: aromatico, sensibilmente paragonabile alla paprika, non piccante,

- ceneri: 0,49 % in peso,

- oli essenziali: 0,15 ml/100 g,

- capsaicina: non rilevabile,

- glucosio: 0,0,1 % in peso,

- saccarosio: non rilevabile,

- trigliceridi: test positivo,

- capsantina: circa 2,2 g/kg [± 60 000 unità di colore «EOA» («Essential Oil Association»)];

considerando che la voce 32.04 della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/833, comprende, tra l'altro, le sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli per altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco);

considerando che il prodotto in questione, essendo un estratto vegetale che presenta le caratteristiche delle sostanze coloranti di origine vegetale della voce 32.04; che all'interno di detta voce è opportuno scegliere la sottovoce 32.04 A IV;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'estratto di paprika che presenta le caratteristiche seguenti:

— aspetto: liquido molto viscoso, rosso cupo, di notevole potere colorante,

— odore e gusto: aromatico, sensibilmente paragonabile alla paprika, non piccante,

— ceneri: 0,49 % in peso,

— oli essenziali: 0,15 ml/100 g,

— capsaicina: non rilevabile,

— glucosio: 0,01 % in peso,

— saccarosio: non rilevabile,

— trigliceridi: test positivo,

— capsantina: circa 2,2 g/kg [± 60 000 unità di colore «EOA» («Essential Oil Association»)],

deve essere classificato nella sottovoce della tariffa doganale comune: 32.04 Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale: A. Sostanze coloranti di origine vegetale:

IV. altre.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione