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REGOLAMENTO (CEE) N. 2166/83 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1983 che istituisce un regime di licenze per alcune attività di pesca in una zona al nord della Scozia (zona Shetland)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca1, in particolare l'articolo 7,

considerando che, in una zona al nord della Scozia, le attività di pesca delle navi comunitarie devono essere disciplinate da un regime di licenze gestito dalla Commissione per la Comunità;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione del suddetto regime, incluse le procedure per la trasmissione delle caratteristiche delle navi che desiderano pescare nella zona in causa e per la comunicazione dei movimenti delle navi nella zona stessa, nonché l'elenco delle specie demersali di cui è consentita la pesca;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Anteriormente al 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco delle navi battenti la loro bandiera o immatricolate nei loro porti per le quali può essere chiesta una licenza che le autorizzi a pescare nella zona definita nell'allegato II, punto A, del regolamento (CEE) n. 170/83 (in appresso denominata «la zona»). Una copia dell'elenco è trasmessa alle competenti autorità di controllo del Regno Unito, ossio al «Department of Agriculture and Fisheries for Scotland», Chesser House, Edimburgo (indirizzo telex: 727696 SODAFS). L'elenco così trasmesso è valido per l'anno civile successivo. Per il 1983 l'elenco è trasmesso immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e rimane valido fino al 31 dicembre 1983.

2. L'elenco di cui al paragrafo 1 può essere riveduto il 1o aprile, il 1o luglio e il 1o ottobre. Tutte le modifiche sono comunicate alla Commissione e alle competenti autorità di controllo del Regno Unito.

3. L'elenco reca, per ciascuna nave, le informazioni seguenti:

— nome della nave,

— lettere e cifre esterne di identificazione,

— lunghezza tra perpendicolari,

— indicativo di chiamata radio.

Art. 2

1. In conformità della procedura di cui all'articolo 3, la licenza autorizza le navi a pescare nella zona per il periodo di una settimana, in appresso denominato «periodo di licenza».

2. Un periodo di licenza inizia alle ore 00,00, ora di Greenwich (GMT) della domenica e termina alle ore 24,00 (GMT) del sabato successivo.

3. Le navi possono pescare per vari periodi di licenza consecutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 3.

Art. 3

1. Non oltre le ore 12,00 (GMT) del giovedì di ogni settimana, gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione e, per conoscenza, alle competenti autorità del Regno Unito l'elenco delle navi per le quali è chiesta una licenza che le autorizzi a pescare nella zona durante il successivo periodo di licenza.

2. Nell'elenco sono indicati il nome e le lettere e cifre esterne di identificazione di ogni nave. La licenza può essere concessa soltanto per le navi indicate nell'elenco di cui all'articolo 1.

3. La Commissione esamina gli elenchi di cui al paragrafo 1 e trasmette per telescritto l'elenco definitivo delle navi alle competenti autorità di controllo del Regno Unito, non oltre le ore 12,00 (GMT) del venerdì. Le navi incluse nell'elenco definitivo si considerano in possesso di una licenza che le autorizza a pescare durante il successivo periodo di licenza.

4. Se la Commissione non riceve un nuovo elenco delle navi entro le ore 12,00 (GMT) del giovedì, l'elenco definitivo precedente rimane valido per il successivo periodo di licenza.

5. Durante il periodo di applicazione di un elenco definitivo, uno Stato membro può chiedere per telescritto alla Commissione con copia alle competenti autorità di controllo del Regno Unito, di sostituire una nave indicata nell'elenco con un'altra nave il cui nome figura nell'elenco di cui all'articolo 1, oppure, se l'elenco definitivo contiene un numero di navi inferiore al numero massimo di imbarcazioni che possono esercitare contemporaneamente la propria attività, di aggiungere una o più navi entro il massimale suddetto.

6.

La Commissione comunica per telescritto qualsiasi modifica dell'elenco definitivo allo Stato membro interessato ed alle competenti autorità di controllo del Regno Unito non appena possibile e comunque entro un giorno lavorativo dopo aver ricevuto la richiesta. Lo Stato membro informa immediatamente il proprietario o il capitano delle navi oggetto di una modifica dell'elenco.

Nessuna nave di rimpiazzo o supplementare può avere la licenza che l'autorizza a pescare finché la Commissione non avrà informato lo Stato membro interessato e le competenti autorità di controllo circa la modifica della lista.

Art. 4

1. Il proprietario o il capitano di ciascuna nave munita di licenza comunicano alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles indirizzo telex: 24189 FISEU-B) e alle competenti autorità di controllo del Regno Unito, tramite una delle stazioni radio elencate nell'allegato I del presente regolamento:

— ogni ingresso nella zona considerata e ogni uscita da tale zona,

— ogni ingresso in un porto situato nella zona considerata e ogni uscita da uno di tali porti.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

— tipo del movimento citato al paragrafo 1,

— data, ora e posizione geografica della nave,

— nome della nave,

— cifre e lettere esterne di identificazione della nave,

— nome del comandante.

3. Tuttavia, le navi comunitarie operanti nella zona alle quali si applica il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) e che trasmettono dati tramite l'SCP, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione2, sono esonerate dalla procedura di comunicazione dei movimenti di cui al paragrafo 1.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983. Per la Commissione Giorgios CONTOGEORGIS Membro della Commissione