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REGOLAMENTO (CEE) N. 2193/83 DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1983 che accetta l'impegno assunto nell'ambito della procedura di revisione dell'azione antidumping riguardante le importazioni di concime costituito da una soluzione di urea e nitrato di ammonio (UNA) originario degli Stati Uniti d'America, e che conclude questa procedura

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

A. Misure provvisorie

considerando che, con regolamento (CEE) n. 290/833, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di concimi costituiti da una soluzione di urea e di nitrato di ammonio (UNA), originari degli Stati Uniti d'America; che, su richiesta dell'esportatore interessato, il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi con regolamento (CEE) n. 1366/834;

B. Procedura ulteriore

considerando che, in seguito all'istituzione del dazio antidumping provvisorio, l'esportatore e taluni produttori comunitari interessati della Comunità hanno chiesto ed ottenuto di essere ascoltati dalla Commissione; che l'esportatore ha inoltre presentato il proprio punto di vista per iscritto; che l'esportatore interessato è stato inoltre informato, su sua richiesta, dei fatti e dei motivi essenziali sulla base dei quali la Commissione intendeva proporre misure definitive;

C. Dumping

considerando che per determinare, ai fini del dazio antidumping provvisorio, il livello più appropriato in base al quale effettuare il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la società Agrico rifornisce quasi tutti i suoi clienti americani a partire da depositi terminali; che questi depositi di magazzinaggio si trovano in zone di elevato consumo e sono riforniti essenzialmente tramite condotti direttamente collegati allo stabilimento in cui il prodotto viene fabbricato, e anche per mezzo di chiatte e autocarri; che, nella determinazione provvisoria, la Commissione ha considerato che le spese di funzionamento di tali depositi terminali costituivano per loro stessa natura spese generali e che non è stato quindi possibile tenerne conto;

considerando che l'esportatore Agrico ha contestato questa determinazione ed ha presentato nuovi elementi di prova in appoggio alla propria tesi, secondo la quale alcuni di questi costi vengono trattati da questa società come costi variabili e comunque, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, esiste una relazione diretta tra tutti i costi di deposito e le vendite considerate;

considerando che nell'accertamento definitivo, poiché questi costi sono stati sostenuti prima della vendita agli acquirenti sul mercato interno o sarebbero comunque stati sostenuti indipendentemente dalla vendita o meno del prodotto, la Commissione non ha stimato possibile stabilire una relazione diretta tra i costi e le vendite di cui sopra né di conseguenza procedere ad un adeguamento;

considerando che si è tuttavia tenuto conto del costo sostenuto per trasportare il prodotto sino ai punti di deposito ed è stata effettuata una detra zione analoga per le vendite all'esportazione per quanto riguarda il costo del trasporto dall'impianto ad un livello fob;

considerando che si è inoltre tenuto conto delle differenze relative alle modalità ed alle condizioni di vendita, vale a dire le condizioni di credito e le retribuzioni dei venditori e delle differenze relative al contenuto di azoto del prodotto in oggetto; che varie spese, ritenute da Agrico accessorie, connesse con la retribuzione dei venditori, non sono state detratte in quanto non sono state stabilite relazioni dirette tra di esse e le vendite considerate; che, inoltre, nessun adeguamento è stato effettuato per la differenza di quantità reclamata da Agrico dato che tale richiesta non riguarda le categorie indicate all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3017/79;

considerando che l'esportatore ha inoltre presentato elementi di prova relativi ai costi di trasporto alla frontiera comunitaria, in base ai quali la Commissione ha modificato portandola al 3,9 % la media ponderata di dumping espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria;

D. Pregiudizio

considerando che non è stato presentato alcun nuovo elemento di prova in merito al pregiudizio causato all'industria comunitaria, la Commissione ha confermato le conclusioni raggiunte nel regolamento (CEE) n. 290/83;

considerando che secondo il parere della Commissione, di conseguenza, i fatti infine accertati rivelano che il pregiudizio causato dalle importazioni di concimi UNA, originari degli Stati Uniti d'America, e a prezzi di dumping, deve essere considerato grave indipendentemente da quello causato da altri fattori;

E. Interesse della Comunità

considerando che, per quanto la Commissione non abbia ricevuto rimostranze da parte dei consumatori comunitari, gli importatori nella Comunità hanno affermato che l'istituzione di misure di salvaguardia avrebbe causato un notevole aumento dei costi nel settore agricolo, il che non corrisponderebbe agli interessi della Comunità; tuttavia, la Commissione ritiene che, a lungo termine, un'industria comunitaria indebolita o ridotta a causa di continue pratiche di dumping sia contraria agli interessi della Comunità stessa; che, considerate le difficoltà particolarmente gravi che colpiscono l'industria comunitaria, nonché l'incidenza relativamente bassa di un aumento dei prezzi sui costi dell'industria agricola interessata, la Commissione ha concluso che sia interesse della Comunità prendere misure;

F. Impegno

considerando che l'esportatore interessato è stato informato delle principali risultanze dell'indagine ed ha formulato le sue osservazioni in materia; che in seguito la società Agrico ha assunto un impegno che attiene alle sue importazioni di UNA nella Comunità;

considerando che questo impegno determinerà un aumento dei prezzi delle esportazioni nella Comunità al livello necessario per eliminare il pregiudizio; che tale aumento non supera il margine di dumping riscontrato durante l'inchiesta;

considerando che nel quadro delle consultazioni con il comitato consultivo sull'accettabilità di tale impegno una delegazione si è opposta a concludere la procedura in base all'impegno suddetto;

considerando che la Commissione ha pertanto proposto al Consiglio di concludere la procedura in base all'impegno offerto;

G. Dazio definitivo in vigore

considerando che questa decisione non pregiudica il mantenimento dell'applicazione dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di concime UNA, originario degli Stati Uniti d'America, istituiti con regolamento (CEE) n. 349/811, in quanto la Commissione non ha ricevuto elementi di prova che modifichino la sua opinione, vale a dire il fatto di mantenere l'applicazione di tali dazi è una necessità per ovviare al pregiudizio e per evitare che siffatta situazione abbia a ripetersi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il Consiglio accetta l'impegno assunto dalla Agrico Chemical Company nell'ambito della procedura di revisione dell'azione antidumping riguardante il concime costituito da una soluzione di urea e nitrato di ammonio di cui alla sottovoce ex 31.02 C della tariffa doganale comune (codice Nimexe ex 31.02-90), originario degli Stati Uniti d'America.

Art. 2

La procedura di revisione dell'azione antidumping relativa alle importazioni di concime costituito da una soluzione di urea e nitrato di ammonio originario degli Stati Uniti d'America è chiusa.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS