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REGOLAMENTO (CEE) N. 2907/83 DEL CONSIGLIO del 17 ottobre 1983 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di nichel grezzo non in lega, sotto forma di catodi prodotti per elettrolisi, tagliati o no in forma quadrata, originari dell'Unione Sovietica

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,

A. Misura provvisoria1 La Commissione, con il regolamento (CEE) n. 1613/833, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nichel grezzo non in lega, sotto forma di catodi prodotti per elettrolisi, tagliati o no in forma quadrata, originari dell'Unione Sovietica.

B. Seguito della procedura2 Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio l'esportatore, V/O Raznoimport e alcuni utilizzatori nella Comunità, il Deutscher Giessereiverband e l'Edelstahl-Vereinigung e. V., su loro richiesta, sono stati intesi dalla Commissione.

L'esportatore e gli utilizzatori suddetti hanno anche presentato relazioni scritte per rendere nota la propria opinione sul dazio.

La Raznoimport ha chiesto alla Commissione di prendere in considerazione eventuali aumenti dei prezzi sul mercato del nichel aggiornando il periodo di indagine che inizialmente si riferirà al periodo gennaio-dicembre 1982. La Commissione ha aggiornato l'indagine prendendo in considerazione, oltre al 1982, anche i primi cinque mesi del 1983.

C. Prodotto analogo (4) La Edelstahl Vereinigung ha sostenuto che il nichel originario dell'Unione Sovietica non era analogo a quello prodotto dai ricorrenti. Il nichel prodotto dall'Inco Europa, Regno Unito, e da SLN, Francia, ha una purezza di oltre il 99 % come il nichel originario dell'Unione Sovietica e pertanto i due prodotti sono quasi completamente intercambiabili per quanto riguarda le applicazioni e devono essere considerati come prodotti simili a norma del regolamento (CEE) n. 3017/79. La Larco, Grecia, produce ferro-nichel, un composto che, ai fini del dazio definitivo, non è stato considerato dalla Commissione come prodotto analogo e pertanto è stato escluso dall'indagine sul pregiudizio.

D. Dumping (5) Ai fini dell'istituzione del dazio provvisorio, la Commissione aveva accertato l'esistenza di pratiche di dumping relative al nichel originario dell'Unione Sovietica, con margini diversi secondo la data della transazione e lo Stato membro importatore, ma con una media ponderata del 40 %.

Per calcolare il valore normale, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che l'Unione Sovietica non è paese ad economia di mercato e pertanto, in conformità del regolamento (CEE) n. 3017/79, il valore normale doveva essere determinato in riferimento ai prezzi od ai costi di uno o più produttori in un paese ad economia di mercato. A questo proposito, la Commissione ha basato il calcolo del valore normale sul valore del prodotto analogo fabbricato da Falconbridge Ltd, una società indipendente canadese, ed ha spiegato le ragioni della propria scelta al punto 11 dei considerando del regolamento (CEE) n. 1613/83. Non sussistono motivi per modificare questa decisione.

Le parti interessate non hanno presentato proposte relative alla scelta di un altro paese.

In consultazione con il produttore canadese, è stato confermato che il valore costruito non ha subito variazioni nei primi cinque mesi del 1983.

I prezzi all'esportazione per l'intero periodo oggetto dell'indagine sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente corrisposti o richiesti all'esportazione dei prodotti nella Comunità.

L'esportatore sovietico ha ancora sostenuto la necessità di tener conto del fatto che il nichel sovietico viene venduto non tagliato e che, pertanto, le spese sostenute per tagliare il nichel in modo da poterlo vendere alla borsa metalli di Londra (London Metal Exchange) erano tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi. Nonostante numerose richieste in questo senso fatte all'esportatore, la Commissione non ha ottenuto prove specifiche ed obiettive a sostegno di tale affermazione.

Il rappresentante dell'esportatore ha infine dichiarato di non essere in grado di presentare tali prove entro la scadenza fissata, per cui la Commissione non ha potuto accogliere la richiesta. L'esportatore non ha inoltre presentato elementi di prova particolareggiati sui propri costi cif, che pertanto sono stati calcolati dalla Commissione in base ai dati disponibili; i risultati non sono stati contestati dall'esportatore.

Tutti i confronti tra il valore normale ed il prezzo all'esportazione sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

Dal confronto tra il valore normale ed i prezzi all'esportazione praticati nel periodo prorogato oggetto dell'indagine risulta l'esistenza di pratiche di dumping relative alle importazioni di nichel originario dell'Unione Sovietica, con un margine di dumping pari all'importo per il quale il valore normale accertato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

I margini differiscono secondo la data della transazione, con una media ponderata del 52 %.

E. Pregiudizio (12) La Commissione dispone attualmente di dati più precisi ed aggiornati in materia di pregiudizio. Secondo tali dati, tra il 1981 e il 1982, le importazioni verso la Comunità di nichel provenienti dall'Unione Sovietica sono passate da 12 585 a 19 894 tonnellate e, secondo le valutazioni, ammonterebbero a 4 720 tonnellate nei primi cinque mesi del 1983, con un conseguente aumento della quota di mercato dell'Unione Sovietica dal 9 al 15 % nel periodo corrispondente. Secondo le indicazioni fornite dall'esportatore sovietico, nel 1983 le esportazioni verso la Comunità dovrebbero mantenere lo stesso volume del 1982.

Nel 1982 i prezzi di rivendita nella Comunità del nichel proveniente dall'Unione Sovietica erano inferiori ai prezzi dei produttori comunitari di una percentuale compresa tra il 14 e il 23 % e non raggiungevano il livello necessario per coprire i costi dei produttori comunitari e fornire un adeguato profitto.

Per quanto riguarda i primi cinque mesi del 1983 non risulta che i prezzi del nichel proveniente dall'Unione Sovietica ed importato nella Comunità siano inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari, benché questi ultimi siano rimasti estremamente bassi.

La produzione dell'industria comunitaria nel periodo 1981/1982 è scesa del 56 %. Nei primi cinque mesi del 1983 essa ha fatto registrare un leggero incremento, rimanendo tuttavia sempre inferiore al livello del 1981. L'utilizzazione delle capacità delle società in questione è diminuita di oltre il 40 % tra il 1981 e il 1982; nei primi cinque mesi del 1983 una società ha registrato una ripresa ad un livello leggermente superiore a quello del 1981, mentre l'altra ha subito un'ulteriore diminuzione ad un tasso estremamente basso. Le vendite dei produttori comunitari sul mercato della Comunità sono diminuite del 28 % tra il 1981 e il 1982 e sono ancora calate nei primi cinque mesi del 1983.

I produttori comunitari hanno perso il 4 % della quota di mercato tra il 1981 e il 1982, subendo un'ulteriore perdita nei primi quattro mesi del 1983. Nello stesso periodo le medie ponderate dei prezzi da essi praticati sono diminuite di percentuali variabili fra il 6 % e il 36 %. Le perdite delle società nel 1982 sono state superiori a quelle dell'anno precedente e sono ancora aumentate nel 1983. Negli ultimi tre anni gli investimenti sono invece diminuiti. Nel periodo 1981/1982 il numero delle persone occupate nell'industria comunitaria è sceso del 22 % e ha continuato a ridursi nel 1983.

L'esportatore sovietico ha affermato che non esiste un'industria comunitaria di dimensioni rilevanti e che la Commissione, nella valutazione provvisoria del pregiudizio, ha tenuto conto della produzione extracomunitaria. Questa obiezione non ha potuto essere accolta, poiché la valutazione del pregiudizio si basava sulla produzione dell'industria comunitaria situata nella Comunità.

La Commissione ha esaminato l'eventuale pregiudizio provocato da altri fattori, quali il volume ed i prezzi di importazioni effettuate da altri fornitori della Comunità. Nell'accertamento provvisorio del pregiudizio la Commissione aveva rilevato che, secondo le statistiche ufficiali, l'Unione Sovietica era stato il principale paese fornitore della Comunità nel 1981 e nel 1982 e che in questi due anni aveva inoltre svolto una funzione di guida nella formazione dei prezzi. Nel 1982 le esportazioni sovietiche sono state effettuate a prezzi inferiori del 7 % alla media dei prezzi all'esportazione nella Comunità praticati dagli altri fornitori. Nel 1982, come è stato inoltre rilevato, oltre all'Unione Sovietica altri sette paesi hanno esportato oltre 4 000 tonnellate del prodotto in questione nella Comunità.

Riesaminando la situazione per il periodo prorogato oggetto dell'indagine, la Commissione ha tuttavia accertato che, benché i prezzi dei prodotti esportati dall'Unione Sovietica abbiano continuato a diminuire nei primi cinque mesi del 1983 rispetto al livello del 1982, i prezzi praticati dagli altri paesi fornitori sono diminuiti in misura ancora maggiore per cui, secondo le statistiche ufficiali, i prezzi delle esportazioni sovietiche erano superiori a quelli dei prodotti esportati da quattro altri paesi terzi. Le esportazioni sovietiche, quindi, non venivano più effettuate a prezzi inferiori a quelli dei prodotti esportati nella Comunità da altri paesi fornitori, come era avvenuto nel 1982, ma superavano la media dei prezzi delle importazioni provenienti da tutti gli altri paesi terzi di un margine del 16 %.

Considerando tali circostanze, emerse soltanto dopo l'istituzione del dazio provvisorio, è evidentemente impossibile isolare il pregiudizio provocato dalle esportazioni dell'Unione Sovietica dal pregiudizio derivante dalle altre esportazioni di nichel nella Comunità, effettuate in grandi quantitativi ed a basso prezzo. È quindi ingiustificata l'istituzione di un dazio antidumping unicamente nei confronti delle importazioni originarie dell'Unione Sovietica.

E. Conclusione (18) Deve essere conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di nichel grezzo non in lega, sotto forma di catodi prodotti per elettrolisi, tagliati o no in forma quadrata, originari dell'Unione Sovietica e essere liberate le garanzie depositate in misura equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Uno Stato membro ha sollevato obiezioni in seno al comitato consultivo a questa procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di nichel grezzo non in lega, sotto forma di catodi prodotti per elettrolisi, tagliati o no in forma quadrata, originari dell'Unione Sovietica, della voce ex 75.01 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 75.01-21.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1983. Per il Consiglio Il Presidente G. VARFIS