REGOLAMENTO (CEE) N. 2898/83 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo, della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo1, in particolare l'articolo 12,
considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;
considerando che per il metanolo, della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 256 300 ECU; che, in data 12 ottobre 1983, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'Arabia Saudita, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;
considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Arabia Saudita,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
A decorrere dal 22 ottobre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Arabia Saudita:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 29.04 A I // Metanolo (alcole metilico) // //
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione