REGOLAMENTO (CEE) N. 3421/83 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 1983 che stabilisce talune modalità di applicazione dell'accordo commerciale tra la Comunità e la Cina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, il 3 aprile 1978, è stato firmato l'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese, in seguito denominato «accordo»;
considerando che è opportuno stabilire talune modalità per l'attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 5 dell'accordo, e ciò in deroga al regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (1) ed al regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, le importazioni nella Comunità provenienti dalla Cina sono soggette:
— al regolamento (CEE) n. 1766/82, per i prodotti di cui al detto regolamento, ossia i prodotti liberalizzati a livello comunitario,
— al regolamento (CEE) n. 3420/83 per gli altri prodotti.
e
Art. 2
1. Nei casi che giustificano l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 5 dell'accordo ai prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 1766/82, tali misure sono prese, fatto salvo il paragrafo 2, secondo le procedure stabilite dal succitato regolamento, in particolare dall'articolo 12, previa conclusione delle consultazioni con la Cina previste all'articolo 5 dell'accordo.
2. Allorchù sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, le misure di salvaguardia sono prese, a seconda dei casi, dalla Commissione conformemente alla procedura prevista all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1766/82 o da uno Stato membro, conformemente alla procedura prevista all'articolo 13 di tale regolamento.
3. Per quanto concerne i prodotti sottoposti all'accordo e contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/82, le consultazioni previste all'articolo 4 di detto regolamento si tengono in seno al comitato previsto all'articolo 5 dello stesso regolamento e del comitato istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3420/83, riuniti in seduta comune.
Art. 3
1. Nei casi che giustificano l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 5 dell'accordo per prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3420/83, tali misure sono prese, fatto salvo il paragrafo 2, a seconda dei casi, dal Consiglio o dalla Commissione, conformemente alle procedure di detto regolamento, in particolare degli articoli 7, 8 e 9, previa conclusione delle consultazioni con la Cina previste all'articolo 5 dell'accordo.
2. Allorchù sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, le misure di salvaguardia sono prese da ciascuno Stato membro, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3420/83.
3.
Il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3420/83 inizia a decorrere dalla fine delle consultazioni con la Cina e in ogni caso il trentesimo giorno a decorrere dalla data di deposito della domanda di consultazione indirizzata alla Cina.
$Articolo 4
La Commissione procede alla consultazioni con la Cina nei casi contemplati dall'accordo.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS $(1) GU n. L 195 del 5.7.1982, pag. 21. (2) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.