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REGOLAMENTO (CEE) N. 215/84 DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 1984 che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di alcune regioni della Grecia nel contesto dell'ampliamento della Comunità

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale1, modificato da ultimo da regolamento (CEE) n. 3325/802, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione3,

visto il parere del Parlamento europeo4,

visto il parere del Comitato economico e sociale5,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75, qui di seguito denominato «regolamento del Fondo», prevede, indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissata all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento, una partecipazione del Fondo al finanziamento di specifiche azion comunitarie e di sviluppo regionale, connesse in particolare con le politiche della Comunità e con i provvedimenti da essa adottati, per consentire di tener conto in modo più appropriato della loro dimensione regionale o di attenuarne l conseguenze sul piano regionale;

considerando che lo Stato membro interessato ha comunicato alla Commissione i dati relativi ai problemi regionali che possono essere oggetto di un'azione comunitaria specifica;

considerando che le risorse del Fondo sono utilizzate tenendo conto dell'intensità relativa degli squilibri regionali all'interno della Comunità;

considerando che i negoziati relativi all'adesione del Portogallo e della Spagna alla Comunità si sono aperti rispettivamente il 17 ottobre 1978 e il 15 febbraio 1979;

considerando che le regioni meridionali della Comunità rischiano di trovarsi in situazione di svantaggio a seguito dell'ampliamento di quest'ultima, a causa soprattutto dell'accresciuta concorrenza sui mercati di certi prodotti agricoli e dei problemi di adattamento del loro tessuto economico;

considerando che, fra queste regioni, il Mezzogiorno italiano e le tre regioni francesi confinanti con la Spagna beneficiano già, in questo quadro, di un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale istituita dal regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità6, modificato dal regolamento (CEE) n. 214/8 (7);

considerando che la Grecia è, dal 1° gennaio 1981, membro della Comunità e che lo sviluppo di certe sue regioni rischia parimenti di essere frenato dal futuro ampliamento della Comunità al Portogallo e alla Spagna;

considerando che ciò vale particolarmente per le isole dell Grecia, caratterizzate da un altissimo tasso di occupazione nel settore agricolo, da una notevole dipendenza dell'agricoltura dalle produzioni di tipo mediterraneo, da un tessuto economico molto debole e, inoltre, dall'isolamento rispetto ai centri d'attività economica, a causa della loro particolare situazione geografica;

considerando che è nell'interesse della Comunità che il processo di ampliamento si svolga in modo armonioso; che è necessario di conseguenza intraprendere, ancor prima che le adesioni diventino effettive, una vigorosa azione struttural volta a permettere a queste regioni di adeguarsi all'ampliamento, e che è opportuno che la Comunità contribuisca in modo particolare all'azione da intraprendersi a tal fine da parte dello Stato membro interessato, istituendo a beneficio di queste regioni un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale;

considerando che dovranno essere effettuati in queste regioni altri interventi dei Fondi comunitari, che potranno essere utilmente combinati;

considerando che i provvedimenti previsti dal regolamento (CEE) n. 2615/80 potranno essere efficacemente applicati in queste regioni e che inoltre il miglioramento delle comunicazioni di queste regioni con la Grecia continentale e fra loro, soprattutto quando si tratta di isole di piccole dimensioni o lontane, tramite la realizzazione o il miglioramento di infrastrutture di trasporto marittimo o aereo o tramite lo sviluppo dei servizi di trasporto, è un fattore indispensabile di potenziamento della loro base economica, tra l'altro per lo smercio dei prodotti agricoli;

considerando che la tutela dell'ambiente, soprattutto mediante il miglioramento delle possibilità di controllo dell qualità delle acque, nonché dei sistemi di eliminazione dei rifiuti, è condizione essenziale per lo sviluppo delle attività turistiche di queste regioni;

considerando che l'azione comunitaria deve essere attuata sotto forma di un programma speciale pluriennale e che spetta alla Commissione, approvando questo programma, di assicurarsi che le realizzazioni ivi previste siano conformi al presente regolamento;

considerando che, affinché la Grecia possa beneficiare pienamente dell'azione specifica, è indicato prevedere che le spese relative alle misure previste ed effettuate in quest paese in attesa dell'adozione del presente regolamento nell'anno precedente a detta adozione siano prese in considerazione, a titolo eccezionale;

considerando che il programma speciale deve rispondere a taluni degli obiettivi previsti dai programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6 del regolamento del Fondo;

considerando che la Commissione deve verificare la corretta esecuzione del programma speciale esaminando i rapporti annuali che lo Stato membro interessato le fornirà a tal fine;

considerando che è necessario che il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale siano regolarmente informati sull'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È istituita un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale a norma dell'articolo 13 del regolamento del Fondo, qui di seguito denominata «azione specifica», per contribuire allo sviluppo di talune regioni della Grecia nel contesto dell'ampliamento della Comunità.

Art. 2

L'azione specifica concerne le isole greche ad eccezione di quelle che non sono coperte da un regime nazionale di aiut a finalità regionale, cioè Salamina e, per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti industriali, Egina, Ydra e Spetses.

Art. 3

1. L'azione specifica si attua sotto forma di un programma speciale, qui di seguito denominato «programma speciale», presentato alla Commissione dallo Stato membro interessato.

2. Il programma speciale ha per scopo di rafforzare le strutture economiche e di creare posti di lavoro nelle regioni di cui all'articolo 2. A tal fine, esso prevede l sviluppo delle piccole e medie industrie e delle imprese artigianali, in particolare facilitando il loro inserimento nei mercati mediante l'analisi di questi, adattando e sviluppando contemporaneamente il loro apparato produttivo e le infrastrutture in cui tali imprese operano e migliorandone la gestione. Il programma è altresì inteso a promuovere l'innovazione, a valorizzare le possibilità di sviluppo turistico e a migliorare le comunicazioni fra le isole e la Grecia continentale e tra le isole stesse.

3. Il programma speciale è istituito e realizzato in stretto coordinamento con le politiche e gli strumenti finanziari nazionali e comunitari, in particolare con il FEAOG, sezione orientamento, il Fondo sociale, la BEI ed i Nuovo strumento comunitario.

4. Il programma speciale deve inserirsi nel quadro dei programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6 del regolamento del Fondo.

5. Il programma speciale deve contenere le informazioni necessarie, indicate nell'articolo 7 del presente regolamento, concernenti l'analisi della situazione e del fabbisogno occorrente per gli obiettivi di cui al paragrafo 2, le azioni previste, il loro scaglionamento nel tempo e, in via generale, l'insieme degli elementi che consentono di valutarne la coerenza con gli obiettivi dello sviluppo regionale.

6. La durata del programma speciale è di cinque anni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

7. Il programma speciale è approvato dalla Commissione, previo intervento del comitato del Fondo, secondo la procedura prevista dall'articolo 16 del regolamento del Fondo.

8. In sede di approvazione del programma speciale la Commissione accerta la concordanza di tale programma con l'articolo 20 del regolamento del Fondo.

9. La Commissione informa il Parlamento in merito agli importi accettati per le regioni al momento dell'approvazione del programma speciale.

10. Dopo la sua approvazione, il programma speciale è pubblicato, a titolo informativo, dalla Commissione.

Art. 4

1. L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2615/80 è applicabile.

2. Il Fondo può inoltre partecipare, nell'ambito del programma speciale, alle seguenti operazioni:

  1. a) quando si tratta di isole di piccole dimensioni o lontane,

    — miglioramento delle comunicazioni delle isole con la Grecia continentale e tra loro, in rapporto con la realizzazione delle operazioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2615/80,

    — provvedimento che consentono un migliore accesso alle isole tramite la creazione o il miglioramento delle infrastrutture di trasporto marittimo o aereo,

    — creazione o sviluppo di linee di trasporto marittimo o aereo;

  2. b) tutela dell'ambiente e delle possibilità di sviluppo turistico tramite l'installazione di attrezzature che permettano di analizzare e controllare la qualità delle acque, nonché tramite la costruzione o il miglioramento di sistemi di trattamento e di eliminazione dei rifiuti;

  3. c) impianti di disalazione dell'acqua marina;

  4. d) inoltre, l'attività degli agenti di animazione di cu all'articolo 4, punto 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2615/80 può comportare apposite azioni d'informazione destinate ai cittadini greci residenti negli altri Stati membri della Comunità e che siano disoccupati o minacciati dalla perdita del posto di lavoro. Tali azioni sono attuate, nella misura del possibile, in stretto coordinamento con gli Stati membri interessati.

Art. 5

1. L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2615/80 è applicabile.

2. Inoltre, per quanto concerne le operazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento il contributo comunitario è il seguente:

  1. a) per le operazioni relative alle infrastrutture di trasporto di cui alla lettera a), primo trattino: 50 % della spesa pubblica;

  2. b) per le operazioni relative ai servizi di trasporto di cui alla lettera a), secondo trattino: il primo anno, 50 della spesa pubblica risultante da un contributo ai costi netti di esercizio di tali servizi. L'aiuto ha una durata di tre anni ed è decrescente;

  3. c) per le operazioni relative alle attrezzature di analisi e ai sistemi di trattamento e di eliminazione dei rifiuti di cui alla lettera b): 50 % della spesa pubblica;

  4. d) per le operazioni relative agli impianti di disalazione dell'acqua marina di cui alla lettera c): 50 % della spes pubblica.

3. Per gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere a), c) e d), è escluso il cumulo degli aiuti delle sezioni sotto quota e fuori quota del Fondo.

Art. 7

Il programma speciale comporta le indicazioni previste dall'allegato del regolamento (CEE) n. 2615/80. Esso comporta inoltre:

  1. a) un'analisi del fabbisogno in materia di comunicazioni fra le isole e la Grecia continentale e tra le isole stesse, tanto in infrastrutture quanto per i servizi di trasporto. Descrizione dei regimi di aiuto a questi servizi di trasporto con indicazione delle relative spese pubbliche in media annuale;

  2. b) una descrizione del fabbisogno in materia di analisi della qualità delle acque e del trattamento dei rifiuti;

  3. c) in rapporto con le operazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2:

  4. i) descrizione delle azioni previste in materia di aiuto a servizi di trasporto;

  5. ii) natura e ubicazione delle infrastrutture di trasporto previsioni relative ai sistemi di trattamento dei rifiuti, alle attrezzature di analisi e agli impianti di disalazione dell'acqua marina.

Art. 8

Il presente regolamento non osta al riesame tuttora in cors del regolamento del Fondo di cui all'articolo 22 di quest'ultimo.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successiv alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1984. Per il Consiglio Il Presidente M. ROCARD (7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale