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REGOLAMENTO (CEE) N. 219/84 DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 1984 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economische in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3325/802, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione3,

visto il parere del Parlamento europeo4,

visto il parere del Comitato economico e sociale5,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75, qui di seguito denominato «regolamento del Fondo», prevede, indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissata dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento, una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale, connesse in particolare con le politiche della Comunità e con i provvedimenti da essa adottati, per consentire di tener conto in modo più appropriato della loro dimensione regionale o di attenuarne le conseguenze sul piano regionale;

considerando che gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione i dati relativi ai problemi regionali che possono costituire oggetto di un'azione comunitaria specifica;

considerando che le risorse del Fondo vengono utilizzate tenendo conto dell'intensità relativa degli squilibri regionali della Comunità;

considerando che, a norma degli articoli 92 e successivi del trattato, il 22 luglio 1971 la Commissione ha stabilito un sistema di disciplina degli aiuti tessili, completato il 4 febbraio 1977 e comunicato agli Stati membri; che tale sistema prevede che gli aiuti concessi alle imprese tessili non possono essere ammessi se non a certe condizioni, in particolare se facilitano il miglioramento della struttura industriale e commerciale e specialmente l'adattamento di tale industria alle nuove esigenze del mercato e della tecnica;

considerando che, per quanto riguarda la sua politica estera relativa al settore tessile e dell'abbigliamento, la Comunità aderisce all'accordo sul commercio internazionale dei tessili, qui di seguito denominato «accordo multifibre», destinato a far fronte alle difficoltà del mercato internazionale dei tessili e dell'abbigliamento; che le misure adottate ai sensi dell'accordo multifibre «non dovranno interrompere o scoraggiare i processi autonomi di aggiustamento industriale» e dovranno «incoraggiare le imprese meno competitive a livello internazionale ad impegnarsi gradualmente in tipi di produzione più vitali o in altri settori economici»;

considerando che, fra il 1974 e il 1977, periodo di applicazione del primo accordo multifibre, le importazioni di prodotti tessili nella Comunità si sono sviluppate ad un ritmo eccezionalmente elevato e che dal 1978, anno d'entrata in vigore del secondo accordo multifibre, tali importazioni hanno continuato a crescere, contribuendo ad una fortissima diminuzione dell'occupazione in questo settore;

considerando che il terzo accordo multifibre è stato concluso il 22 dicembre 1981 e che sono in corso negoziati bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi; che, nel contesto di crisi economica e di ristagno del consumo, è inevitabile che, anche nell'ipotesi di livelli costanti di importazione, l'industria tessile e dell'abbigliamento continui per vari anni ancora a subire perdite di posti di lavoro;

considerando che un certo numero di zone della Comunità, fortemente dipendenti dall'industria tessile e da quella dell'abbigliamento e che hanno già subito perdite considerevoli di posti di lavoro a causa del declino di tali industrie, rischiano che questi effetti sfavorevoli si aggravino;

considerando che alcune di queste zone in Belgio, in Francia, in Irlanda, in Italia, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi si trovano in regioni a forte disoccupazione;

considerando che è necessario che la Comunità rafforzi, mediante un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale, le azioni locali, nazionali e comunitarie intese a stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro in dette zone, allo scopo di supplire alla diminuzione dell'occupazione e pertanto contribuire a ridurre le disparità regionali;

considerando che altri interventi dei Fondi comunitari, che possono essere utilmente combinati, devono essere effettuati in tali zone;

considerando che l'esistenza di un ambiente fisico sfavorevole, dovuto allo stato di degradazione di taluni siti industriali ed urbani, scoraggia l'insediamento di nuove attività in grado di procurare posti di lavoro in dette zone;

considerando che lo sviluppo delle piccole e medie imprese, qui di seguito denominate «PMI», che hanno già un ruolo importante nelle economie di tali zone, può essere incoraggiato permettendo a dette imprese di meglio adattare il loro potenziale di produzione, in particolare mediante aiuti agli investimenti, e facilitandone l'accesso ai servizi indispensabili di gestione, di organizzazione e di finanziamento;

considerando che l'introduzione di nuovi prodotti e processi tecnologici può contribuire alla creazione e allo sviluppo di attività economiche sane in tali zone e che le PMI hanno difficoltà ad attuare l'innovazione;

considerando che è opportuno stimolare maggiormente l'animazione economica delle zone in questione mediante una gestione particolarmente attiva degli aiuti e servizi pubblici, in particolare di quelli previsti nel quadro nel programma speciale, e che a tal fine è necessario istituire o estendere i servizi incaricati di informare gli operatori economici esistenti o potenziali delle possibilità di accedere a tali aiuti e servizi e di aiutarli a richiederli;

considerando che l'azione comunitaria deve essere attuata sotto forma di programmi speciali pluriennali e che spetta alla Commissione assicurarsi, approvando detti programmi, che le realizzazioni ivi previste siano conformi al presente regolamento;

considerando che i programmi speciali devono rispondere a taluni degli obiettivi previsti dai programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6 del regolamento del Fondo;

considerando che la Commissione deve verificare la corretta esecuzione dei programmi speciali esaminando le relazioni annuali che gli Stati membri interessati le forniranno a tal fine;

considerando che è necessario che il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale siano regolarmente informati sull'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È istituita un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale a norma dell'articolo 13 del regolamento del Fondo, qui di seguito denominata «azione specifica», per contribuire all'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento.

Art. 2

1. L'azione specifica riguarda le zone che rispondono, in linea di massima, ai seguenti criteri:

  1. a) numero minimo di posti di lavoro nell'industria tessile e dell'abbigliamento,

  2. b) elevato grado di dipendenza dell'occupazione industriale dall'occupazione nel settore tessile e dell'abbigliamento,

  3. c) rilevanti perdite di posti di lavoro nel settore tessile e dell'abbigliamento negli ultimi anni,

  4. d) situazione socio-economica della regione in cui si trova la zona interessata, valutata in relazione al prodotto interno lordo pro capite ed alla disoccupazione strutturale,

  5. e) ammissibilità della zona in questione ad un regime nazionale di aiuti a finalità regionale.

2. Le zone rispondenti ai criteri enumerati nel paragrafo 1 sono le seguenti:

  1. a) In Belgio: le circoscrizioni di Aalst, Mouscron e Oudenaarde.

  2. b) In Francia: i dipartimenti dell'Ariège, della Loira, del Pas-de-Calais, del Tarn e dei Vosgi, ivi comprese le zone di aiuto limitrofe nei dipartimenti del Basso Reno e dell'Alto Reno; le zone che beneficiano di un regime nazionale di aiuti a finalità regionale nei dipartimenti dell'Ardèche, del Gard, della Somme e del Nord, nonché, in quest'ultimo dipartimento, le zone tessili della circoscrizione di Lille; i cantoni tessili del dipartimento dell'Aisne contigui al dipartimento del Nord, cioè i cantoni del Catelet e di Bohain-en-Vermandois.

  3. c) In Irlanda: le «planning regions» Donegal, North-West e West.

  4. d) In Italia: le zone di aiuto nelle province di Arezzo, Como, Perugia, Pesaro-Urbino, Pistoia, Treviso, Vercelli; le province di Enna, Lecce, Bari e Palermo.

  5. e) Nel Regno Unito: l'Irlanda del Nord, la regione di Tayside; le «travel-to-work areas» di Bradford, Dewsbury, Halifax, Huddersfield, Keighley e Todmorden nella contea del West-Yorkshire; le «travel-to-work areas» di Accrington, Blackburn, Burnley, Lancaster, Nelson e Rossendale nella contea del Lancashire; le «travel-to-work areas» di Ashton-under-Lyme, Bolton, Bury, Leigh, Oldham, Rochdale e Wigan nella contea del Greater Manchester.

  6. f) Nei Paesi Bassi: il «COROP-Gebied» di Twente e la zona tessile di Helmond.

  7. g) Nella Repubblica federale di Germania: le «Arbeitsmarktregionen» di Ahaus, Steinfurt e Fulda, nonché le zone aiutate nella «Arbeitsmarktregion» di Bayreuth.

Art. 3

1. L'azione specifica è attuata sotto forma di un programma speciale, qui di seguito denominato «programma speciale», presentato alla Commissione da ciascuno degli Stati membri interessati.

2. Il programma speciale ha lo scopo di contribuire allo sviluppo di attività che possono creare nuovi posti di lavoro nelle zone di cui all'articolo 2. A tal fine, esso persegue il miglioramento del loro ambiente fisico, condizione necessaria per promuovere l'insediamento di tali attività, lo sviluppo delle PMI e l'incentivazione dell'innovazione.

3. La predisposizione e la realizzazione del programma speciale si effettuano in stretto coordinamento con le politiche e con gli strumenti finanziari nazionali e comunitari, in particolare con il Fondo sociale, la Banca europea per gli investimenti e il Nuovo strumento comunitario.

4. Il programma speciale deve inserirsi nel quadro dei programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6 del regolamento del Fondo.

5. Il programma speciale deve contenere le informazioni necessarie, indicate nell'allegato del presente regolamento, concernenti l'analisi della situazione e del fabbisogno per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, le azioni previste, il loro svolgimento nel tempo e, più in generale, l'insieme degli elementi che consentono di valutarne la coerenza con gli obiettivi dello sviluppo regionale.

6. La durata del programma speciale è di cinque anni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

7. Il programma speciale è approvato dalla Commissione dopo l'intervento del comitato del Fondo, secondo la procedura prevista dall'articolo 16 del regolamento del Fondo.

8. All'atto dell'approvazione del programma speciale, la Commissione accerta la compatibilità di tale programma con l'articolo 20 del regolamento del Fondo.

9. La Commissione informa il Parlamento europeo degli importi stabiliti per le zone in occasione dell'approvazione del programma speciale.

10. Dopo la sua approvazione, il programma speciale è pubblicato, a titolo informativo, dalla Commissione.

11. Gli stati membri prendono le misure necessarie per sensibilizzare i potenziali beneficiari e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma speciale e per informare l'opinione pubblica, con i mezzi più appropriati in merito al ruolo svolto dalla Comunità.

Art. 4

Il Fondo può partecipare, nel quadro del programma speciale, alle seguenti operazioni:

1. sistemazione dei siti degradati, sia industriali, sia industriali e urbani allorché questi due aspetti siano indissociabili; la sistemazione comporterà il risanamento e l'urbanizzazione, la demolizione e la ricostruzione degli edifici industriali inutilizzati e la trasformazione delle aree circostanti, compresi l'ammodernamento e la trasformazione di locali per le PMI, la creazione di spazi verdi e le opere minori riguardanti il miglioramento estetico dei siti nonché, ove sussistano giustificati motivi, le strade di accesso ai luoghi di insediamento delle nuove attività;

2. elaborazione di analisi settoriali per fornire alle PMI informazioni in merito alle possibilità dei mercati nazionali, comunitari ed esterni e ai loro eventuali effetti sulla produzione e sull'organizzazione di dette imprese;

3. aiuti agli investimenti delle PMI per creare nuove imprese o per facilitare l'adattamento della produzione di quelle esistenti alle possibilità di mercato, quando le analisi di cui al punto 2 o altri soddisfacenti elementi probanti lo giustifichino. Tali investimenti possono riguardare anche servizi comuni a più imprese;

4.

creazione o sviluppo di società o di altri organismi di consulenza in materia di gestione o di organizzazione; istituzione o sviluppo dei servizi di agenti di animazione economica.

L'attività delle società o degli organismi di consulenza può comportare un'assistenza temporanea alle imprese per l'attuazione delle raccomandazioni formulate da tali società o organismi. Gli agenti di animazione economica sono incaricati:

— della prospezione, grazie a contatti diretti a livello locale, delle iniziative economiche mediante azioni di informazione sulle possibilità di accedere agli aiuti e servizi pubblici, in particolare a quelli previsti nel quadro del programma speciale,

— di seguire la realizzazione di tali iniziative aiutando gli operatori economici esistenti o potenziali a richiedere tali aiuti e servizi;

5. creazione o sviluppo di servizi comuni a più imprese;

6. promozione dell'innovazione nell'industria e nei servizi:

  1. a) raccolta di informazioni relative alle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia e diffusione di tali informazioni tra le imprese delle zone interessate dall'azione specifica, eventualmente con sperimentazione delle innovazioni in questione;

  2. b) incentivazione dell'attuazione delle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia nelle PMI;

7. miglioramento dell'accesso delle PMI ai capitali di rischio.

Art. 5

1. Il programma speciale è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo è erogato nell'ambito degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria si articola come segue:

  1. a) per le operazioni di sistemazione e di trasformazione di cui all'articolo 4, punto 1: 50 % della spesa pubblica;

  2. b) per le operazioni relative alle analisi settoriali di cui all'articolo 4, punto 2: 70 % del loro costo;

  3. c) per le operazioni relative agli investimenti di cui all'articolo 4, punto 3: 50 % della spesa pubblica che risulti dalla concessione di un aiuto all'investimento. Tale aiuto può comportare un supplemento rispetto all'aiuto più favorevole del regime regionale esistente. L'aiuto supplementare, che è a carico della Comunità per un periodo di quattro anni, può raggiungere il 10 % del costo dell'investimento. L'aiuto pubblico può assumere la forma di una sovvenzione in conto capitale o di un abbuono di interessi;

  4. d) per le operazioni relative alle attività di consulenza di cui all'articolo 4, punto 4: aiuto che copra una parte delle spese delle imprese relative alle prestazioni fornite dalle società o organismi di consulenza. Tale aiuto è decrescente e ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno il 70 % delle spese e non oltrepassa il 55 % delle spese totali per il periodo di tre anni (aiuto indiretto); lo Stato membro può sostituire a questo sistema un sistema equivalente di aiuti alle società o agli organismi di consulenza (aiuto diretto);

  5. e) per le operazioni relative all'animazione economica di cui all'articolo 4, punto 4: aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento risultanti dall'attività degli agenti di animazione. Tale aiuto è decrescente e ha una durata di cinque anni. Esso copre il primo anno il 60 % delle spese di funzionamento e non oltrepassa il 50 % del totale della spesa per animatore per l'intero periodo di cinque anni. Le suddette attività, che devono essere nuove e riguardare specificamente le zone di cui all'articolo 2, possono essere affidate dallo Stato membro interessato ad organismi specifici;

  6. f) per le operazioni relative ai servizi comuni di cui all'articolo 4, punto 5: aiuto che copra una parte delle spese sostenute dalle imprese per il funzionamento di tali servizi. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno il 70 % delle spese e non oltrepassa il 55 % del totale della spesa per l'intero periodo di tre anni;

  7. g) per le operazioni di raccolta e di diffusione di informazioni sull'innovazione di cui all'articolo 4, punto 6, lettera a): aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento degli organismi impegnati in tali attività, purché si tratti di nuove attività riguardanti specificamente zone di cui all'articolo 2. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno il 70 % delle spese di funzionamento e non oltrepassa il 55 % del totale della spesa per l'intero periodo di tre anni;

  8. h) per le operazioni relative all'attuazione dell'innovazione di cui all'articolo 4, punto 6, lettera b): il 70 % del costo degli studi di fattibilità che possono concernere tutti gli aspetti, compresi quelli commerciali, della realizzazione dell'innovazione, fino ad un massimo di 120 000 ECU per studio; tali studi devono essere effettuati da o per conto di imprese situate nelle zone di cui all'articolo 2;

  9. i) per le operazioni relative ai capitali di rischio di cui all'articolo 4, punto 7: contributo alle spese di funzionamento degli istituti finanziari che forniscono i capitali di rischio alle PMI. Il contributo è pari al 70 % del costo degli studi di rischio realizzati da o per conto di questi istituti finanziari. Gli studi possono vertere anche sugli aspetti commerciali.

2. Per gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), è escluso il cumulo degli aiuti delle sezioni fuori quota ed entro quota del Fondo.

3. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere, per le operazioni di cui al paragrafo 1: autorità pubbliche, enti locali, organismi vari, imprese o singole persone. Gli aiuti previsti nel paragrafo 1, lettere d) e f), e, quando vanno a diretto beneficio delle imprese, gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera h), non possono avere l'effetto di ridurre la quota delle imprese a meno del 20 % della spesa totale.

4. L'importo dell'intervento del Fondo di cui beneficia il programma speciale non può eccedere l'importo stabilito dalla Commissione al momento dell'approvazione del programma a norma dell'articolo 3, paragrafo 7.

5. Gli impegni di bilancio relativi al finanziamento del programma speciale sono decisi per quote annue. La prima quota è impegnata sin dall'approvazione di tale programma da parte della Commissione. L'impegno delle quote annue ulteriori è realizzato in funzione delle disponibilità di bilancio e dello stato di avanzamento del programma.

Art. 6

1.

Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato allo Stato membro interessato oppure direttamente, secondo le indicazioni di questo Stato membro agli organismi incaricati della loro attuazione, conformemente alle norme seguenti:

  1. a) sono ammissibili al contributo le spese effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

  2. b) in caso di partecipazione finanziaria dello Stato membro, i pagamenti diversi dagli anticipi di cui alla lettera c) vengono effettuati, per quanto possibile, contemporaneamente al pagamento di tale partecipazione. Nel caso contrario, i pagamenti sono effettuati allorché lo Stato membro attesta che la somma è dovuta e può essere pagata dalla Comunità.

    — natura delle operazioni cui si riferisce la domanda di pagamento,

    — importo e natura delle spese sostenute per le diverse operazioni durante il periodo a cui si riferisce la domanda,

    — conferma che le operazioni descritte nella domanda di pagamento sono state avviate conformemente al programma speciale;

  3. c) su richiesta dello Stato membro, possono essere concessi anticipi su ogni quota annua in funzione dello stato di avanzamento delle operazioni e delle disponibilità di bilancio.

Ogni domanda di pagamento è accompagnata da un certificato dello Stato membro attestante lo svolgimento delle operazioni e l'esistenza di pezze giustificative particolareggiate, e deve contenere le seguenti indicazioni:

Fin dall'inizio della realizzazione delle operazioni, la Commissione può versare un anticipo del 60 % del contributo del Fondo relativo alla prima quota annua. Allorché lo Stato membro attesta che è stata spesa la metà di questo primo anticipo, la Commissione potrà versare un secondo anticipo del 25 %.

Appena iniziata la realizzazione della quota annua successiva, possono essere versati anticipi alle condizioni previste nei commi precedenti.

Il saldo di ogni quota annua è versato su richiesta dello Stato membro quando quest'ultimo attesta che le realizzazioni corrispondenti alla quota in questione possono essere considerate concluse, e su presentazione dell'ammontare della spesa pubblica effettuata.

2. Alla fine di ogni anno, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma speciale, con riferimento alle informazioni richieste nell'allegato del presente regolamento. Queste relazioni devono consentire alla Commissione di verificare l'esecuzione del programma speciale, di constatarne gli effetti e di accertare che le diverse operazioni siano eseguite in modo coerente fra di loro. Esse vengono comunicate al comitato di politica regionale.

3. In base a tali relazioni e alle relative decisioni, la Commissione riferisce conformemente a quanto stabilito dall'articolo 21 del regolamento del Fondo.

4. In caso di modifica notevole di un programma speciale in corso di esecuzione, si applica la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 7.

5. Al termine dell'esecuzione di ciascun programma speciale, la Commissione presenta una relazione al comitato di politica regionale e al Parlamento europeo; la relazione contiene in particolare i dati riguardanti il numero e la natura dei posti di lavoro creati e salvaguardati.

6. L'articolo 9, paragrafi da 1 a 5, del regolamento del Fondo si applica, se necessario, all'azione specifica prevista nel presente regolamento.

Art. 7

Il presente regolamento non pregiudica il riesame tuttora in corso del regolamento del Fondo, previsto nell'articolo 22 del medesimo.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1984. Per il Consiglio Il Presidente M. ROCARD