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REGOLAMENTO (CEE) N. 1031/84 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1469/70 che fissa le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico da parte degli organismi d'intervento, nonchù la percentuale della produzione comunitaria di tabacco, il cui superamento è determinante per lo scatto delle procedure previste all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/822, in particolare l'articolo 13, paragrafi 3 e 6,

vista la proposta della Commissione3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1469/704, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1536/815, ha fissato le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico dagli organismi d'intervento, nonchù la percentuale della produzione comunitaria di tabacco, il cui superamento fa scattare l'applicazione degli strumenti di controllo del mercato del tabacco;

considerando che le percentuali e i quantitativi, che si riferiscono ad ogni varietà di tabacco, sono stati fissati in base alla produzione media dei raccolti 1978, 1979 e 1980; che, dopo di allora, la produzione di talune varietà ha cercato di adeguarsi al fabbisogno; che, in sede di fissazione dei prezzi e dei premi per il raccolto 1983, la varietà Elassona è stata trasferita sotto il numero d'ordine 19 b) a causa della sua grande affinità con la varietà Kaba Koulak classico;

considerando che tali percentuali e quantitativi sono stati fissati in base a criteri diversi; che, ai fini di un miglior controllo del mercato e per evitare la formazione di scorte eccessive per l'intervento, appare opportuno limitare al 15 % della produzione di una varietà o di un gruppo di varietà la percentuale oltre la quale si deve cercare di adeguare l'offerta alla domanda; che, per contro, il calcolo dei quantitativi in cifre assolute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 deve essere effettuato in base ad una percentuale inferiore, pari al 10 %, applicata alla media della produzione constatata nel corso dei raccolti 1981, 1982 e 1983, onde consentire un'attuazione più tempestiva delle misure di corresponsabilità che possono essere prese per fronteggiare un'offerta eccedentaria; che, per le varietà classificate ai numeri d'ordine 3 Virgin D, 11 a) Fochheimer Havanna II c, 11 b) Nostrano del Brenta, 11 c) Resistente 142 e 11 d) Gojano, i quantitativi in cifre assolute devono essere mantenuti al livello attuale, dato l'incremento della produzione negli ultimi anni;

considerando che la percentuale riguardante il livello della produzione comunitaria, il cui superamento fa scattare l'applicazione degli strumenti di controllo del mercato del tabacco, è stata fissata al 120 %; che, tenuto conto dell'entità globale della produzione e degli sbocchi prevedibili, è opportuno ridurre tale percentuale al 115 %; che un aumento della produzione dell'ordine del 15 % tiene sufficientemente conto dell'incidenza delle variazioni climatiche sulla produzione stessa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984. Per il Consiglio Il Presidente M. ROCARD