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REGOLAMENTO (CEE) N. 868/84 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1984 che fissa per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione2,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, al momento della fissazione del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, occore tener conto sia degli obiettivi della politica agricola comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune mira in particolare ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che il prezzo di orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, data la situazione economica che caratterizza attualmente il mercato delle carni bovine, occorre prevedere per la campagna di commercializzazione 1984/1985 un prezzo d'intervento per i bovini adulti fissato ad un livello pari, rispetto al prezzo d'orientamento, a quello della campagna precedente;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1358/805 e (CEE) n. 1208/816 hanno, rispettivamente, previsto e stabilito una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti per la constatazione dei prezzi di mercato e per l'applicazione delle misure d'intervento; che con il regolamento (CEE) n. 869/84 (7) è stato deciso di applicare gradualmente, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, detta tabella comunitaria alle misure d'intervento; che la graduale applicazione della tabella porterà soltanto all'inizio della campagna 1987/1988 alla fissazione di un prezzo unico per ciascuna qualità o ciascun gruppo di qualità di carni ammissibili all'intervento; che pertanto, durante il periodo transitorio, occorre prevedere l'inizio e la sospensione degli acquisti per le qualità di carni ammissibili all'intervento in base alla constatazione, sul mercato di ciascuno Stato membro, dei prezzi di queste qualità, effettuata secondo detta comunitaria;

considerando che, tenuto conto degli obiettivi del regime d'intervento e delle responsabilità finanziarie della Comunità occore prevedere la possibilità di limitare gli acquisti all'intervento ad una qualità o ad un gruppo di qualità di carni in taluni Stato membri, in funzione delle caratteristiche della produzione e del mercato di tali Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo di orientamento dei bovini adulti è fissato a 205,02 ECU per 100 chilogrammi peso vivo.

Art. 2

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, per la campagna di commercializzazione 1984/1985:

  1. a) il prezzo d'intervento di cui a detto comma è fissato a 184,52 ECU per 100 chilogrammi peso vivo;

  2. b) il prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, di detto regolamento è fissato a 184,52 ECU per 100 chilogrammi peso.

Art. 3

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985:

1. in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, gli acquisti da parte degli organismi di intervento di una o più qualità da determinarsi di carni fresche o refrigerate delle sottovoci 02.01 A II a) 1, 02.01 A II a) 2 e 02.01 A II a) 3 della tariffa doganale comune sono decisi quando il prezzo medio di queste quando il prezzo medio di queste qualità o di questi gruppi di qualità constatato sul mercato di uno Stato membro, o di una regione di uno Stato membro, in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilità con il regolamento (CEE) n. 1208/81 è, durante un periodo di due settimane consecutive, pari o inferiore al prezzo d'acquisto all'intervento fissato all'inizio della campagna per tali qualità o gruppi di qualità;

2. gli acquisti di cui al punto 1 possono essere sospesi quando il prezzo medio per talune qualità o taluni gruppi di qualità di carni constatato sul mercato di uno Stato membro, o di una regione di uno Stato membro, in base alla tabella di cui al punto 1 è, durante un periodo di tre settimane consecutive, superiore al prezzo d'acquisto all'intervento fissato all'inizio della campagna per tali qualità o gruppi di qualità;

3. la Commissione può, secondo la procedura prevista al punto 4, limitare in uno o più Stati membri o in una regione di uno Stato membro l'elenco delle qualità o dei gruppi di qualità di carni ammissibili all'intervento;

4. secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 la Commissione:

  1. a) fissa i prezzi d'acquisto all'intervento;

  2. b) decide sugli acquisti all'intervento, nonchù sulla loro sospensione;

  3. c) adotta le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabili a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1984/1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984. Per il Consiglio Il Presidente M. ROCARD (3) Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Parere reso il 29 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (7) Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.