REGOLAMENTO (CEE) N. 989/84 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1984 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 516/77 ha istituito un regime di aiuto alla produzione per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che, qualora si verifichi la situazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, del suddetto regolamento, possono esser prese misure appropriate;
considerando che tale situazione rischia di verificarsi per i prodotti trasformati a base di pomodori e per le uve secche; che è opportuno fissare un limite di garanzia valido per questi prodotti corrispondente alle possibilità di smercio;
considerando che, date le caratteristiche del mercato dei prodotti trasformati a base di pomodori, nonchù delle uve secche, la riduzione, secondo i casi, dell'aiuto o del prezzo minimo da pagare al produttore, durante la campagna successiva, in funzione del superamento del limite globale, è la misura più appropriata;
considerando che per i prodotti per i quali è fissato un limite di garanzia è opportuno, sulla base delle caratteristiche della produzione, esprimere il limite in questione in quantitativi di materia prima impiegata;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sostituiscono le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1206/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo alla fissazione di un limite di garanzia per i concentrati di pomodori e per i pomodori pelati interi3; che è pertanto opportuno abrogare tale regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia ad un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodori, corrispondente ad un volume di pomodori freschi di 4 700 000 tonnellate. Tale volume è ripartito nel modo seguente:
— 2 987 850 tonnellate per la fabbricazione di concentrati di pomodori,
— 1 307 150 tonnellate per la fabbricazione di pomodori pelati interi,
— 405 000 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori.
2. Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia ad un quantitativo di uve secche trasformate, corrispondente rispettivamente a un volume di uve secche non trasformate di:
a) 65 000 tonnellate di uve di Corinto e
b) 93 000 tonnellate di sultanine.
Art. 2
1. Quando il limite di garanzia è superato per i prodotti trasformati a base di pomodori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'aiuto è ridotto per la campagna successiva in funzione del superamento del limite e in proporzione al superamento di ciascuno dei quantitativi fissati nello stesso paragrafo.
2. Il superamento di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla base della media dei quantitativi prodotti nelle tre campagne che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto.
Art. 3
1. Se il limite di garanzia per le uve secche di Corinto o le sultanine viene superato, il prezzo minimo da pagare al produttore viene ridotto per la campagna successiva in funzione del superamento di ciascuno dei limiti.
2. Il superamento di cui al paragrafo 1 è calcolato in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle tre campagne che precedono la campagna per la quale deve essere fissato il prezzo minimo da pagare al produttore.
Art. 4
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate seconda la procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77.
Art. 5
Il regolamento (CEE) n. 1206/82 è abrogato a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a ciascuno dei prodotti a decorrere dalla campagna 1984/1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984. Per il Consiglio Il Presidente M. ROCARD (2) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.