REGOLAMENTO (CEE) N. 1084/84 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1984 che abroga il regolamento (CEE) n. 926/80 relativo all'esenzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da applicare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1004/842, in particolare l'articolo 6,
considerando che il regolamento (CEE) n. 926/80 della Commissione3, modificato dal regolamento (CEE) n. 2899/814, detto «regolamento d'equità», ha introdotto un regime specifico che prevede, a determinate condizioni, l'esenzione dalla riscossione degli importi compensativi monetari per importazioni o, a seconda dei casi, esportazioni effettuate in base a contratti che erano già stati conclusi prima dell'aumento o dell'introduzione di tali importi; che tale regolamento ha definito un ambito comunitario entro il quale gli Stati membri potevano, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 1, dello stesso regolamento, prevedere criteri più rigorosi per evitare un eccessivo ricorso alle disposizioni in questione;
considerando che tale disposizione era stata introdotta per poter far fronte ai problemi pratici di applicazione impliciti in ogni ricorso ad una prova mediante presentazione di contratti; che, infatti, l'esenzione parziale o totale dalla riscossione degli importi compensativi monetari poteva essere concessa, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 926/80, soltanto per i quantitativi di prodotti che formano oggetto di un contratto irrevocabilmente concluso a data certa;
considerando che, malgrado gli sforzi compiuti dagli Stati membri per quanto concerne l'applicazione del regime, la constatazione della conclusione alla data in questione, nonché della conclusione irrevocabile dei contratti ha dato luogo a difficoltà; che infatti è risultato che in casi concreti non era praticamente possibile dimostrare che non ricorreva una delle condizioni, mentre il volume globale dei quantitativi oggetto delle domande di esenzione autorizzava a nutrire seri dubbi circa la veracità delle indicazioni fornite; che è stato pertanto necessario ricorrere alla predetta clausola dell'articolo 14;
considerando che le difficoltà sopradescritte potrebbero essere evitate soltanto precedendo ad una registrazione dei contratti ed alla costituzione di una cauzione elevata per garantirne l'esecuzione; che tale soluzione implicherebbe tuttavia una gestione amministrativa estremamente pesante, un costo relativamente elevato per il commercio e il rendere noti tutti i contratti in questione; che tali conseguenze rendono impraticabile questa procedura;
considerando che, stando così le cose, l'unica soluzione possibile consiste nell'abrogare il regime troppo esposto al rischio di abusi; che l'abrogazione toglie agli interessati i vantaggi risultanti dal regolamento (CEE) n. 926/80 per i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento; che, per evitare l'onere supplementare che può risultare da un aumento degli importi compensativi monetari, gli interessati dovranno ormai prendere le necessarie misure, in particolare facendo inserire nei contratti clausole appropriate;
considerando che sono necessarie talune misure transitorie; che la durata di validità di tali misure deve conformarsi al termine massimo per l'esecuzione dei contratti che possono beneficiare dell'esenzione in virtù del regolamento (CEE) n. 926/80;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Il regolamento (CEE) n. 926/80 è abrogato.
2.
Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 926/80 restano applicabili ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per i quali le importazioni o le esportazioni sono effettuate entro un termine di sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Tuttavia, se per l'operazione in causa viene impiegato un titolo d'importazione o di esportazione rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di cui al paragrafo precedente è sostituito dalla restante durata di validità del titolo di cui trattasi.
Art. 2
Il presente regolament entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione