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REGOLAMENTO (CEE) N. 1243/84 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1984 relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India circa il ripristino, in favore di tale paese, di un quantitativo convenuto di zucchero preferenziale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna1, entrato in vigore il 18 luglio 1975, l'India disponeva originariamente di un quantitativo convenuto pari a 25 000 tonnellate di zucchero preferenziale (espresso in valore di zucchero bianco); che, a decorrere dal 1o luglio 1981, la Commissione, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, di detto accordo, ha ridotto tale quantitativo a zero;

considerando che l'accordo è un elemento costitutivo dell'incremento dei rapporti commerciali tra la Comunità economica europea e l'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India circa il ripristino, in favore di tale paese, di un quantitativo convenuto di zucchero preferenziale.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo, allo scopo d'impegnare la Comunità.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 aprile 1984. Per il Consiglio Il Presidente M. ROCARD