diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 1763/84 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1984 relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e Barbados, Belize, Repubblica popolare del Congo, Figi, Repubblica cooperativistica della Guiana, Giamaica, Repubblica del Kenia, Repubblica democratica di Madagascar, Repubblica del Malawi, Maurizio, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, Repubblica dell'Uganda, Repubblica dello Zimbabwe e St. Christopher e Nevis sull'accessione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la dichiarazione n. 2 dell'allegato al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE1, prevede che St. Christopher e Nevis fruisce di un trattamento identico a quello previsto dal protocollo in questione, per un quantitativo di 14 800 tonnellate;

considerando che il 19 settembre 1983 St. Christopher e Nevis è divenuto indipendente e ha chiesto di aderire alla seconda convenzione ACP-CEE, nonché al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP;

considerando che l'attuazione del suddetto protocollo ha luogo nel quadro della gestione dell'organizzazione comune di mercato per il settore dello zucchero;

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e gli Stati elencati nel predetto protocollo sull'accessione di St. Christopher e Nevis al protocollo n. 7,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Barbados, Belize, Repubblica popolare del Congo, Figi, Repubblica cooperativistica della Guiana, Giamaica, Repubblica del Kenia, Repubblica democratica di Madagascar, Repubblica del Malawi, Maurizio, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, Repubblica dell'Uganda, Repubblica dello Zimbabwe e St. Christopher e Nevis sull'accessione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione APC-CEE.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo, allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1984. Per il Consiglio Il Presidente C. CHEYSSON