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REGOLAMENTO (CEE) N. 1889/84 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1984 che istituisce misure particolari di interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccarda del 17/19 giugno 1983;

considerando che è necessario istituire misure particolari di interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto, inclusive di un concorso finanziario della Comunità ai progetti o alle misure di infrastrutture di trasporto nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito;

considerando che il concorso finanziario della Comunità dovrebbe riguardare progetti d'interesse comunitaria avviati recentemente o da avviare oppure misure in corso di realizzazione o da realizzare per l'esecuzione di progetti d'interesse comunitario in corso;

considerando che l'importo globale del concorso comunitario necessario per le suddette misure particolari è stimato a 461 milioni di ECU per i progetti o le misure realizzati nel Regno Unito e a 10 milioni di ECU per i progetti o le misure realizzati nella Repubblica federale di Germania;

considerando che i progetti o le misure debbono essere descritti in modo preciso e corredati delle informazioni necessarie perché vengano presi in considerazione solo quelli che sono di interesse comunitario nel settore cui si riferiscono;

considerando che l'esecuzione dei progetti o delle misure di cui al presente regolamento deve essere sottoposta, fatti salvi i controlli previsti dai trattati e dal regolamento finanziario, ad un controllo della Commissione;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione all'uopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Sono istituite per il 1984 misure particolari di interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto per la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito. La Comunità fornisce, a norma del presente regolamento, un concorso finanziario stimato a 461 milioni di ECU a favore del Regno Unito e a 10 milioni di ECU a favore della Repubblica federale di Germania.

Art. 2

1.

Le misure particolari di interesse comunitario sono realizzate mediante un concorso finanziario per l'esecuzione di progetti o misure che contribuiscano alla realizzazione della politica comune dei trasporti e, più particolarmente, allo sviluppo armonioso di una rete di infrastrutture equilibrata e che contribuiscano a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

  1. a) eliminazione dei noti punti di strozzatura della Comunità,

  2. b) miglioramento degli assi di comunicazione importanti per lo sviluppo della circolazione delle persone e delle merci tra gli Stati membri in seno alla Comunità.

I progetti o le misure devono riferirsi, nella misura del possibile, ai principali assi per ciascun modo di trasporto.

2. I progetti o le misure sono presentati alla Commissione insieme a tutte le informazioni necessarie a valutare:

— la loro conformità agli obiettivi di cui al paragrafo 1;

— la loro conformità ai criteri di ammissibilità definiti all'articolo 3;

— il loro interesse comunitario, tenuto conto della politica comune dei trasporti;

— le possibilità di verificare l'esecuzione di ogni progetto o misura e di controllarne le spese.

3. La Commissione può chiedere ogni informazione complementare necessaria per l'esame dei progetti o delle misure.

Art. 3

I progetti o le misure possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità purché siano finanziati integralmente o parzialmente dalle autorità pubbliche e presentino un interesse comunitario nei confronti dei criteri seguenti:

— l'importanza del traffico internazionale e/o del traffico di transito;

— la natura dei punti di strozzatura esistenti e miglioramenti da realizzare;

— le possibilità di un concreto miglioramento degli accessi ai porti ed agli aeroporti di cui sono assicurati i collegamenti con altri paesi della Comunità;

— le compatibilità con altre politiche comunitarie;

— l'assenza di distorsioni di concorrenza.

Art. 4

1. La Commissione esamina i progetti o le misure che, a norma del presente regolamento, le vengono presentati dagli Stati membri interessati e ne informa il comitato di cui all'articolo 7.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 8, la Commissione decide in merito:

  1. a) ai progetti e alle misure che meritano un intervento della Comunità in funzione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dei criteri di cui all'articolo 3;

  2. b) all'importo del contributo finanziario della Comunità, entro i limiti degli stanziamenti disponibili.

3. La partecipazione finanziaria globale della Comunità non può superare, per ogni progetto o misura, il 60 % della spesa pubblica prevista per la sua esecuzione.

4.

Il concorso finanziario comunitario è accordato soltanto per i progetti o le misure iniziati a decorrere dal 1o gennaio 1983.

Nessun contributo viene accordato per progetti terminati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le decisioni della Commissione previste al paragrafo 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 5

1. Gli stanziamenti relativi alle misure particolari previste nel presente regolamento sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.

2.

Se l'attuazione del progetto o della misura è già stata avviata, l'acconto è pari alla quota comunitaria dell'importo già impegnato, quale è attestato dallo Stato membro interessato; tale acconto non può tuttavia essere superiore al 90 % della partecipazione totale della Comunità. La Commissione verifica preventivamente che ogni progetto o misura è stato attuato in conformità del presente regolamento.

Negli altri casi la Commissione versa un acconto del 50 % non appena essa ha preso la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Un nuovo acconto del 40 % viene versato quando le spese relative al progetto o alla misura sono state effettuate a concorrenza del 50 %.

3. Il versamento del saldo del 10 % è effettuato immediatamente dopo l'esaurimento, certificato dal governo dello Stato membro interessato, dell'importo di cui al paragrafo 2, purché il progetto o la misura siano effettuati come previsto e siano stati svolti i controlli sul posto conformemente alla procedura prevista all'articolo 6.

Art. 6

1.

La Commissione si assicura che ogni progetto o misura sia eseguito in conformità del presente regolamento, delle disposizioni prese in applicazione del medesimo e dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 209 del trattato.

A tal fine, ciascuno Stato membro interessato fornisce alla Commissione tutte le informazioni da essa richieste e adotta, per i progetti o le misure che beneficiano di un intervento comunitario, ogni disposizione atta a facilitare i controlli che la Commissione ritenga opportuni, compresi i controlli, effettuati sul posto a sua richiesta e con il consenso dello Stato membro interessato, dalle autorità competenti di tale Stato, ai quali possono partecipare funzionari della Commissione.

Ciascuno Stato membro interessato tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dal versamento del saldo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'insieme dei documenti giustificativi delle spese o le relative copie certificate conformi.

2. Se un progetto o una misura non sono eseguiti in conformità del presente regolamento o si discostano in modo considerevole dalle decisioni prese in applicazione di quest'ultimo, la Commissione può sospendere i versamenti non ancora effettuati. In tal caso, la Commissione può decidere che le somme già versate o che restano da versare siano assegnate, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, ad altri progetti o altre misure presentati a norma del presente regolamento. Se la Commissione ritiene che nessun progetto o nessuna misura sia suscettibile di beneficiare di un tale finanziamento, essa recupera i versamenti già effettuati. Articolo 7

1. È istituito un comitato consultivo, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

Art. 8

1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura stabilita nel presente articolo, il comitato è convocato dal suo presidente, di sua iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle decisioni da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

3. Previo parere di questo comitato, la Commissione prende decisioni che sono immediatamente applicabili.

Art. 9

Ciascuno Stato membro interessato, d'intesa con la Commissione, adotta le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata pubblicità al concorso accordato in virtù del presente regolamento.

Art. 10

Ogni sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Fontainebleau, addì 26 giugno 1984. Per il Consiglio Il Presidente C. CHEYSSON