REGOLAMENTO (CEE) N. 1890/84 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1984 che istituisce misure particolari di interesse comunitario relative alla strategia energetica
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che le risoluzioni del 17 dicembre 19743, del 13 febbraio 19754, del 9 giugno 19805, nonché le raccomandazioni 82/604/CEE6 e 83/250/CEE7 hanno precisato taluni orientamenti della politica energetica della Comunità;
considerando le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccarda del 17/19 giugno 1983;
considerando che la Comunità ha definito una strategia energetica intesa particolarmente a ridurre la dipendenza dalle importazioni di prodotti energetici, in particolare di petrolio;
considerando che è necessario istituire misure particolari di interesse comunitario relative alla strategia energetica, inclusive di un concorso finanziario della Comunità a progetti, programmi o misure da attuarsi nella Repubblica federale di Germani e nel Regno Unito, le quali contribuiscono agli obiettivi della politica energetica della Comunità;
considerando che l'importo totale del concorso comunitario necessario per le suddette misure particolari è valutato in 255 milioni di ECU per i progetti, i programmi e le misure eseguiti nel Regno Unito e in 201 milioni di ECU per i progetti, i programmi e le misure eseguiti nella Repubblica federale di Germania;
considerando che il concorso finanziario della Comunità dovrebbe riguardare progetti o programmi d'interesse comunitario avviati recentemente o da avviare oppure misure in corso di realizzazione o da realizzare per l'esecuzione di progetti o programmi d'interesse comunitario;
considerando che i progetti, i programmi e le misure debbono essere descritti in modo preciso e corredati delle informazioni necessarie perché vengano presi in considerazione solo quelli che sono di interesse comunitario nel settore cui si riferiscono;
considerando che l'esecuzione dei progetti, dei programmi e delle misure di cui al presente regolamento deve essere sottoposta, fatti salvi i controlli previsti dai trattati e dal regolamento finanziario, ad un controllo della Commissione;
considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione all'uopo richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Sono istituite per il 1984 misure particolari di interesse comunitario relative alla strategia energetica per la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito. La Comunità fornisce un concorso finanziario stimato a 255 milioni di ECU a favore del Regno Unito e a 201 milioni di ECU a favore della Repubblica federale di Germania.
Art. 2
1. Le misure particolari d'interesse comunitario sono attuate mediante un concorso finanziario per l'esecuzione di progetti, programmi o misure che si inquadrano, conformemente alla politica energetica definita dalla Comunità, nella strategia energetica e che rientrano in uno o più dei campi seguenti:
— interconnessione delle reti di trasporto per gas ed elettricità nella Comunità,
— ricerca, sviluppo e progetti sperimentali in campo termico non convenzionale,
— produzione d'elettricità da energia termica convenzionale, nucleare e idroelettrica; sistemi combinati di calore ed elettricità,
— partecipazione all'avviamento produttivo dei giacimenti di idrocarburi,
— aumento della capacità di immagazzinamento degli idrocarburi,
— progetti di tecnologie nuove, in particolare per l'utilizzo dei combustibili solidi,
— misure intese a garantire l'approvvigionamento energetico.
2. I progetti, i programmi o le misure sono presentati alla Commissione insieme a tutte le informazioni necessarie a valutare:
— la loro conformità al paragrafo 1;
— la loro conformità ai criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 3;
— il loro interesse comunitario, tenuto conto della strategia energetica e del settore in considerazione;
— la possibilità di verificare l'esecuzione di ciascun progetto, programma o misura e di controllarne le spese.
3. La Commissione può richiedere ogni informazione complementare necessaria per l'esame dei progetti, programmi o misure.
Art. 3
1. I progetti, i programmi o le misure possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a condizione che siano finanziati integralmente o parzialmente dalle autorità pubbliche e che soddisfino i criteri seguenti;
a) contribuire all'attuazione degli obiettivi della politica energetica della Comunità;
b) essere compatibili con altre politiche comunitarie;
c) non creare distorsioni di concorrenza.
2. Inoltre, per quanto riguarda i progetti dimostrativi o i progetti di ricerca energetica, sono adottati soltanto i progetti per i quali gli Stati membri prendano le disposizioni necessarie per garantire lo sfruttamento, la commercializzazione e la divulgazione dei risultati, in maniera non discriminatoria nella Comunità.
Art. 4
1. La Commissione esamina i progetti, i programmi o le misure che, a norma del presente regolamento, le vengono presentati dagli Stati membri interessati e ne informa il comitato di cui all'articolo 7.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 8, la Commissione decide in merito:
a) ai progetti, ai programmi o alle misure che meritano un concorso della Comunità, in funzione dei criteri di cui all'articolo 3;
b) all'importo del contributo finanziario globale della Comunità, entro i limiti degli stanziamenti disponibili.
3. La partecipazione finanziaria globale della Comunità non può superare, per ciascun progetto, programma o misura, il 60 % della spesa pubblica prevista per la sua esecuzione.
4.
Il concorso finanziario comunitario è accordato soltanto per i progetti, i programmi o le misure iniziati a decorrere dal 1o gennaio 1983.
Nessun contributo viene accordato per progetti o programmi terminati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le decisioni della Commissione previste al paragrafo 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 5
1. Gli stanziamenti relativi alle misure particolari previste nel presente regolamento sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.
2.
Se l'attuazione del progetto, del programma o della misura è già stata avviata, l'acconto è pari alla quota comunitaria dell'importo già impegnato, quale è attestato dallo Stato membro interessato; tale acconto non può tuttavia essere superiore al 90 % della partecipazione totale della Comunità. La Commissione verifica preventivamente che ogni progetto, programma o misura è stato attuato in conformità del presente regolamento.
Negli altri casi la Commissione versa un acconto del 50 % non appena essa ha preso la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Un nuovo acconto del 40 % viene versato quando le spese relative al progetto, al programma o alla misura sono state effettuate a concorrenza del 50 %.
3. Il versamento del saldo del 10 % è effettuato immediatamente dopo l'esaurimento, certificato dal governo dello Stato membro interessato, dell'importo di cui al paragrafo 2, purché il progetto, il programma o la misura siano effettuati come previsto e siano stati svolti i controlli sul posto in conformità della procedura di cui all'articolo 6.
Art. 6
1.
La Commissione si assicura che ogni progetto, programma o misura sia eseguito in conformità del presente regolamento, delle disposizioni prese in applicazione del medesimo e dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 209 del trattato.
A tal fine, ciascuno Stato membro interessato fornisce alla Commissione tutte le informazioni da essa richieste e adotta, per i progetti, i programmi o le misure che beneficiano di un intervento comunitario, ogni disposizione atta a facilitare i controlli che la Commissione ritenga opportuni, compresi i controlli effettuati sul posto a sua richiesta e con il consenso dello Stato membro interessato, dalle competenti autorità di tale Stato, ai quali possono partecipare funzionari della Commissione. Ciascuno Stato membro interessato tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dal versamento del saldo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'insieme dei documenti giustificativi delle spese o le relative copie certificate conformi.
2. Se un progetto, un programma o una misura non sono eseguiti in conformità del presente regolamento o si discostano in modo considerevole dalle decisioni prese in applicazione di quest'ultimo, la Commissione può sospendere i versamenti non ancora effettuati. In tal caso, la Commissione può decidere che le somme già versate o che restano da versare siano assegnate, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, ad altri progetti, programmi o altre misure presentati a norma del presente regolamento. Se la Commissione ritiene che nessun progetto, nessun programma o nessuna misura sia suscettibile di beneficiare di un tale finanziamento, essa recupera i versamenti già effettuati.
Art. 7
1. È istituito un comitato consultivo, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
Art. 8
1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è convocato dal suo presidente, di sua iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle decisioni da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
3. Previo parere di questo comitato, la Commissione prende decisioni che sono immediatamente applicabili.
Art. 9
Ciascuno Stato membro interessato, d'intesa con la Commissione, adotta le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata pubblicità al concorso accordato in virtù del presente regolamento.
Art. 10
Ogni sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Fontainebleau, addì 26 giugno 1984. Per il Consiglio Il Presidente C. CHEYSSON