REGOLAMENTO (CEE) N. 1966/84 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1984 recante conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, firmato il 15 giugno 1984, a Malabo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale relativo alla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale.
Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 13 dell'accordo (2).
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1984. Per il Consiglio Il Presidente H. BOUCHARDEAU (2) La data d'entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella Gazzette ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio. ACCORDO tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, qui di seguito denominata «la Comunità», e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE, qui di seguito denominata «Guinea equatoriale», CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione emerso dalla convenzione di Lomù, nonchù le buone relazioni di collaborazione tra la Comunità e la Guinea equatoriale, CONSIDERANDO la volontà del governo della Guinea equatoriale di promuovere lo sfruttamento razionale delle sue risorse ittiche mediante una maggiore cooperazione, RICORDANDO che la Guinea equatoriale esercita la propria giurisdizione su una distesa di 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste, in particolare in materia di pesca marittima, VISTI i lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, DETERMINATI a improntare le loro relazioni a uno spirito di fiducia reciproca e di rispetto dei rispettivi interessi nel settore della pesca marittima, DESIDEROSI di stabilire modalità e condizioni per l'esercizio della pesca che presentino un interesse comune per le due parti, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Il presente accordo intende istituire i principi e le norme che disciplineranno l'insieme delle condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi battenti le bandiere degli Stati membri della Comunità, qui di seguito denominate «pescherecci della Comunità», nelle acque che, in materia di pesca, rientrano sotto la sovranità e nella giurisdizione della Guinea equatoriale, qui di seguito denominate «zona di pesca della Guinea equatoriale». Articolo 2 Il governo della Guinea equatoriale concede ai pescherecci della Comunità di esercitare la loro attività nelle zone di pesca della Guinea equatoriale, conformemente al presente accordo. Articolo 3 1. La Comunità si impegna ad attuare le misure appropriate per garantire che i suoi pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo, nonchù le normative che disciplinano l'esercizio della pesca nella zona di pesca della Guinea equatoriale. 2. Le autorità della Guinea equatoriale notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi progetto di modifica delle normative suddette. Articolo 4 1. L'attività nella zona di pesca della Guinea equatoriale può essere esercitata dai pescherecci della Comunità soltanto se sono in possesso di una licenza rilasciata dalle autorità della Guinea equatoriale su richiesta della Comunità. 2. Il rilascio di licenze è subordinato al versamento di un canone da parte degli armatori interessati. 3. L'importo dei canoni nonchù le modalità di pagamento figurano in allegato. Articolo 5 Le parti si impegnano a concertarsi direttamente oppure in seno a organizzazioni internazionali, onde garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche, soprattutto nell'Atlantico centrorientale e per le specie altamente migratorie, nonchù ad agevolare le relative ricerche scientifiche. Articolo 6 In cambio delle possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2, la Comunità parteciperà, alle condizioni e secondo le modalità definite nel protocollo allegato al presente accordo, alla realizzazione di progetti connessi allo sviluppo della Guinea equatoriale, senza pregiudizio dei finanziamenti di cui la Guinea equatoriale usufruisce nell'ambito della convenzione di Lomù. Articolo 7 Le parti convengono di consultarsi in caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo. Articolo 8 Viene istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo. Detta commissione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, alternativamente nella Guinea equatoriale e nella Comunità. Articolo 9 Nessuna disposizione del presente accordo influenza o pregiudica in alcun modo le opinioni di ciascuna parte in ordine a un qualsiasi problema relativo al diritto del mare. Articolo 10 Il presente accordo si applica ai territori nei quali è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea e alle condizioni previste da detto trattato, da un lato, e al territorio della Guinea equatoriale, dall'altro. Articolo 11 L'allegato e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo, e, salvo disposizione contraria, qualsiasi riferimento al presente accordo comprende altresì l'allegato e il protocollo. Articolo 12 Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non venga denunciato da una delle parti con avviso notificato almeno sei mesi prima della scadenza di detto triennio, esso rimane in vigore per ulteriori periodi di un anno, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo annuo. In tal caso, le parti contraenti svolgono negoziati per determinare di concerto le modifiche o integrazioni da apportare agli allegati o al protocollo. Articolo 13 Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Fatto a Malabo, addì quindici giugno millenovecentottantaquattro in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.