REGOLAMENTO (CEE) N. 2006/84 DEL CONSIGLIO del 9 luglio 1984 concernente l'instaurazione di una collaborazione diretta tra i servizi di repressione delle frodi degli Stati membri della Comunità economica europea ed i servizi competenti della Confederazione svizzera
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo1, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1595/832, in particolare l'articolo 64, paragrafo 2,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che, per contribuire efficacemente alla repressione delle frodi nel settore del vino, l'articolo 64, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede una collaborazione diretta fra i servizi di repressione delle frodi dei vari Stati membri tra loro e con i servizi competenti dei paesi terzi che hanno concluso accordi o altre intese con la Comunità; che per instaurare tale collaborazione la Comunità ha preso contatto dall'estate 1982 con le autorità svizzere, le quali hanno accettato detta collaborazione sulla base di un impegno reciproco stipulato in uno scambio di lettere;
considerando che è opportuno approvare l'impegno che dovrà essere adottato a nome della Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato lo scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, che instaura una collaborazione diretta tra i servizi di repressione delle frodi degli Stati membri della Comunità e i servizi competenti svizzeri.
Il testo dello scambio di lettere è allegato al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere a nome della Comunità economica europea.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 luglio 1984. Per il Consiglio Il Presidente A. DUKES